F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 01 Febbraio 2011 2) RICORSO DELLA PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 14.03.2011 INFLITTA AL SIG. MASCOLO FRANCESCO SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. DEL 12.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27 del 14.12.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 01 Febbraio 2011
2) RICORSO DELLA PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 14.03.2011 INFLITTA AL SIG. MASCOLO FRANCESCO SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. DEL 12.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27 del 14.12.2010)
Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 27 del 14.12.2010, ha inflitto la sanzione dell’inibizione fino al 14.3.2011 al signor Francesco Mascolo dirigente della società Paganese Calcio 1926 S.r.l.. Tale decisione veniva assunta perché al termine dell’incontro Aversa Normanna/Paganese Calcio disputatasi il 12.12.2010, il signor Mascolo, nel percorso verso gli spogliatoi, insultava e minacciava l’Arbitro e gli lanciava una bottiglia d’acqua sfiorandogli il viso. Successivamente continuava ad offendere il Direttore di gara e tentava di inseguirlo ma veniva fermato da alcuni calciatori. Avverso tale provvedimento la società Paganese Calcio 1926 S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 16.12.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 5.1.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 di Pagani (Salerno) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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