F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 01 Febbraio 2011 4) RICORSO DELL’A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CENTRO SOCIALE GIOVANILE /LICOGEST VIBO CALCIO A 5 DEL 4.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 265 del 17.12.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 01 Febbraio 2011
4) RICORSO DELL’A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CENTRO SOCIALE GIOVANILE /LICOGEST VIBO CALCIO A 5 DEL 4.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 265 del 17.12.2010)
Con pronuncia resa nota sul Com. Uff. n. 265 del 17.12.2010 il Giudice Sportovp presso la Divisione Calcio a 5 infliggeva all'A.S.D. Centro Sociale Giovanile, colpevole di non aver ottemperato a quanto disposto, tra l'altro, al punto A2, lett. f) del Com. Uff. della Divisione n. 001 del 2.7.2010 omettendo di schierare, nell'incontro del Campionato di Serie A2 Centro Sociale Giovanile/Licogest Vibo disputato il 4.12.2010, due calciatori, nati e residenti in Italia, di cui uno nato dopo il 31.12.1984, la punizione sportiva della perdita della gara. Contro tale decisione ha presentato ricorso a questa Corte il sodalizio punito che, pur non contestando l'accaduto, fa presente di avere,in assoluta buona fede, conteggiato, per rispettare la norma, come nato in Italia, un calciatore, tale Baldassare Danilo Giuseppe, che pur essendo nato in territorio tedesco il 17.3.1984, si era trasferito col proprio nucleo familiare in Italia solo alcuni mesi dopo ed esattamente in data 26.10.1984. Ha chiesto che la Corte, privilegiando un'interpretazione meno rigida del disposto normativo e comunque tenendo conto della minima incidenza dell'errore commesso, annulli la delibera gravata ripristinando il risultato acquisito sul campo. Il ricorso non può essere accolto. La chiara ed univoca lettera della regola applicata con correttezza dal Giudice Sportivo non lascia spazio ad interpretazioni diverse che si risolverebbero, di fatto, in una violazione delle finalità perseguite, presumibilmente per proprie ragioni di natura politica, dal legislatore federale. E ciò anche perchè se si dovesse, per mera ipotesi, accedere alle tesi prospettate dalla reclamante, resterebbe sempre da chiarire come ed entro quali limiti temporali l'ingresso nel territorio italiano potrebbe essere perequato al richiesto requisito della nascita nel territorio suddetto. Il che, per evidenti ragioni e per assoluta mancanza di parametri di riferimento, porterebbe ad una sorta di ''interpretazione creativa'' del tutto inammissibile. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’ A.S.D. Centro Sociale Giovanile di Putignano (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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