• Stagione sportiva: 2010/2011
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 11 Aprile 2011
12. RICORSO DEL SIG. ROBERTO VENTURA, A.E. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 1 E 2 LETT. A) DEL REGOLAMENTO A.I.A. – NOTA 604/1643PF09-10 GT/DL DEL 23.7.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. N. 43 del 14.10.2010 – delibera della commissione disciplinare nazionale comm. Uff. 40/CDN del 17.12.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 11 Aprile 2011
12. RICORSO DEL SIG. ROBERTO VENTURA, A.E. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 1 E 2 LETT. A) DEL REGOLAMENTO A.I.A. – NOTA 604/1643PF09-10 GT/DL DEL 23.7.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. N. 43 del 14.10.2010 – delibera della commissione disciplinare nazionale comm. Uff. 40/CDN del 17.12.2010)
Con atto del 27.12.2010 l’arbitro effettivo della Sezione di Rieti Ventura Roberto proponeva reclamo avanti questa Corte, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 40/CDN del 17.12.2010) che aveva rigettato l’impugnazione proposta avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio (Com. Uff. n. 43 del 14.10.2010), con la quale gli era stata comminata la sanzione della sospensione per anni 2. Rappresentava che la sospensione era assolutamente spropositata ed addirittura superiore alla richiesta formulata dal rappresentante della Procura Federale che nel corso della udienza avanti alla Commissione Disciplinare Territoriale aveva chiesto solo 6 mesi di squalifica. Rileva questa Corte come il ricorso sia inammissibile. Ed infatti nel sistema del vigente Codice di Giustizia Sportiva, non esiste un terzo grado di Giudizio, esaurendosi i mezzi di impugnazione avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Territoriali con il rimedio dell’impugnazione avanti alla Commissione Disciplinare di cui all’art. 30 del vigente codice. Né il Ventura ha fatto valere mezzi di revocazione o revisione nei modi e nelle forme previste dall’art. 39 C.G.S. sulla base delle quali questa Corte sarebbe legittimata a giudicare. Per questi motivi la C.G.F. dichiara improponibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Roberto Ventura. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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12. RICORSO DEL SIG. ROBERTO VENTURA, A.E. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 1 E 2 LETT. A) DEL REGOLAMENTO A.I.A. – NOTA 604/1643PF09-10 GT/DL DEL 23.7.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. N. 43 del 14.10.2010 – delibera della commissione disciplinare nazionale comm. Uff. 40/CDN del 17.12.2010)"