F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 11 Aprile 2011 8. RICORSO DELLA S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOTO/ACIREALE CALCIO DEL 28.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 16.12.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 11 Aprile 2011 8. RICORSO DELLA S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOTO/ACIREALE CALCIO DEL 28.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 16.12.2010) La Corte di Giustizia Federale, esaminati gli atti, osserva: - la società Acireale Calcio 1946 ha impugnato la declaratoria d’inammissibilità del reclamo pronunciata dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (delibera Com. Uff. n. 79 del 16.12.2010), in merito alla gara Noto/Acireale del 28.11.2010, in quanto il preannuncio di reclamo della società Acireale era pervenuto, al suo ufficio, il 30.11.2010, ovvero dopo la scadenza del termine di cui all’art. 29 comma 4 lett. b) C.G.S.. La reclamante lamenta la illegittimità di tale decisione asserendo che l’apparecchiatura in dotazione al Giudice Sportivo non avrebbe correttamente rilevato la ricezione del fax, inviato, invece, il precedente 29.11.2010. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. Dall’esame del rapporto di ricezione fax del Giudice Sportivo emerge che l’Acireale ha inviato il proprio (registrato al n. 81) il 30.11.2010, alle ore 10.27, e che lo stesso sia stato ricevuto in maniera completa, non essendo assolutamente sostenibile la diversa tesi prospettata dalla reclamante attese le garanzie, non solo tecniche, che devono essere riconosciute all’Ufficio del Giudice Sportivo. Per questo motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Acireale Calcio 1946 di Acireale (Catania). Rimette gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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