F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 11 Aprile 2011 7. RICORSO DELL’U.S.D. GHIBELLINA AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 AL CALCIATORE BOMBACI GIUSEPPE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 21.11.2015 AL SIG. PANETTA MARCO, INFLITTE SEGUITO GARA ANTILLESE-GHIBELLINA DEL 21.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. 187 del 25.11.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 215 del 14.12.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 11 Aprile 2011 7. RICORSO DELL’U.S.D. GHIBELLINA AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 AL CALCIATORE BOMBACI GIUSEPPE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 21.11.2015 AL SIG. PANETTA MARCO, INFLITTE SEGUITO GARA ANTILLESE-GHIBELLINA DEL 21.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. 187 del 25.11.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 215 del 14.12.2010) Con ricorso del 21.12.2010 la U.S.D. Ghibellina ha presentato ricorso a questa Corte di Giustizia avverso i provvedimenti disciplinari operati nei confronti dei tesserati Panetta Marco e Bombaci Giuseppe pubblicati nel Com. Uff. n. 187 del 25.11.2010 da parte del Giudice Sportivo e sulla successiva sentenza della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia che ha parzialmente ridotto le sanzioni di primo grado, come da Com. Uff. n. 215 del 14.12.2010. Il ricorso è manifestamente improponibile. Come ben noto, nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, in vigore dal luglio 2007, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dall’art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più specificamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale, con l’unica eccezione del mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione (art. 39 C.G.S.). Nel presente caso, la U.S.D. Ghibellina si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Ghibellina di Messina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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