F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 11 Aprile 2011 6. RICORSO DELL’A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SONCINI SIMONE SEGUITO GARA SETTIMO CALCIO/ACQUI CALCIO 1911 DEL 19.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 84 del 22.12.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 11 Aprile 2011
6. RICORSO DELL’A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SONCINI SIMONE SEGUITO GARA SETTIMO CALCIO/ACQUI CALCIO 1911 DEL 19.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 84 del 22.12.2010)
Il provvedimento impugnato reca la motivazione: “per avere, a gioco fermo, colpito con un calcio tra collo e schiena un calciatore avversario in quel momento riverso a terra” e come tale si basa testualmente sul rapporto di uno dei due assistenti arbitrali, la cui segnalazione era stata presa a base della motivazione di espulsione adottata dal direttore di gara e riportata nel rapporto di questo. Come tale resiste al tentativo di qualsiasi diversa ricostruzione della vicenda, inteso a dimostrare un diverso svolgimento della vicenda ed a smentire la affermata responsabilità dell’interessato. E’ appena il caso, infatti, di ricordare al riguardo l’effficacia privilegiata che sul piano probatorio l’art. 35, 1.1., C.G.S. attribuisce ai rapporti degli arbitri e dei loro assistenti. La commisurazione della sanzione inflitta appare adeguata e rispondente al disposto dell’art. 19.4, lett. b) C.G.S.. Il ricorso va conseguentemente respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Acqui Calcio 1911 di Acqui Terme (Alessandria). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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