F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 11 Aprile 2011 5. RICORSO DEL SIG. CORBETTA ALBERTO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2011 INFLITTAGLI SEGUITO GARA BINAGO/CASNATESE DEL 25.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Como – Com. Uff. n. 18 del 29.10.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 25 del 17.12.2009)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 11 Aprile 2011
5. RICORSO DEL SIG. CORBETTA ALBERTO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2011 INFLITTAGLI SEGUITO GARA BINAGO/CASNATESE DEL 25.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Como – Com. Uff. n. 18 del 29.10.2010 - Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 25 del 17.12.2009)
Il ricorso in epigrafe, formalmente indirizzato alla Commissione Disciplinare Sportiva, alla Commissione d’Appello Regionale e alla Corte di Giustizia Federale, ha per oggetto una decisione emessa da un organo di seconda istanza, quale la Commissione Disciplinare Regionale, che come tale si era già pronunciata sul reclamo in precedenza proposto contro il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale riducendo la entità della sanzione da quest’ultimo comminata. E’ del tutto evidente, quindi, la sua inammissibilità innanzi questa Corte di Giustizia Federale, essendo quest’ultima azionabile esclusivamente avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Nazionali, ai sensi dell’art. 37 C.G.S., ovvero per “revocazione o revisione” come disciplinato dall’art. 39 C.G.S., laddove ne ricorrano le circostanze. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig. Corbetta Alberto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo
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