F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 18 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF del 28 Febbraio 2011 2. RICORSO DELL’U.S.D. OPITERGINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FAVERO ALBERTO SEGUITO GARA OPITERGINA/BELLUNO DEL 5.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 7.1.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 18 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF del 28 Febbraio 2011
2. RICORSO DELL’U.S.D. OPITERGINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FAVERO ALBERTO SEGUITO GARA OPITERGINA/BELLUNO DEL 5.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 7.1.2011)
La Corte di Giustizia Federale, Visti gli atti;
- rilevato che il calciatore Favero Alberto, tesserato per la società U.S.D. Opitergina, è stato squalificato dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale per 3 gare effettive “per aver attinto il viso di un avversario con uno sputo” (sanzione deliberata con Com. Uff. n. 92 del 7.1.2011); - rilevato che attraverso i motivi di doglianza, al limite della ammissibilità, emergono elementi autoaccusatori che non possono che far confermare la sanzione irrogata; - ritenuto, pertanto. che la punizione sportiva appare congrua in relazione al grave atto di cui si è reso responsabile il Favero nei confronti di un avversario. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’ U.S.D. Opitergina di Oderzo (Treviso). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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