F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 19 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 01 Febbraio 2011 2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL POMEZIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. GIUSEPPE BELFIORE (DIRIGENTE) – SQUALIFICA PER MESI 2 AL SIG. ALESSANDRO MARTINELLI (CALCIATORE) – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA NEL CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALI 2010 – 2011 E AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 41/LND del

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 19 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 01 Febbraio 2011 2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL POMEZIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. GIUSEPPE BELFIORE (DIRIGENTE) - SQUALIFICA PER MESI 2 AL SIG. ALESSANDRO MARTINELLI (CALCIATORE) - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA NEL CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALI 2010 – 2011 E AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 41/LND del 7.10.2010 - Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 18.11.2010) Con ricorso 17.12.2010 il Pomezia S.r.l. ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39, comma 1, lett. e), C.G.S., avverso la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 31/CND del 18.11.2010 che, respingendo il gravame della ricorrente, confermava le sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio nei confronti del dirigente Giuseppe Belfiore (inibizione mesi 3), del calciatore Alessandro Martinelli (squalifica mesi 2), della soc. Pomezia (penalizzazione 3 punti). A motivo della proposta impugnazione viene dedotto l’errore di fatto della gravata decisione, consistente nell’aver considerato effettivo partecipante alla gara il calciatore Alessandro Martinelli, mentre tale partecipazione sarebbe esclusa dall’avvenuta precedente restituzione del suo cartellino al competente Comitato. Il ricorso veniva discusso innanzi la Corte dal difensore della società Pomezia nella seduta del 14.1.2011, nella quale compariva anche il rappresentate della Procura Federale che instava per l’inammissibilità del gravame. A parere della Corte l’eccezione così sollevata merita accoglimento. In effetti, la previsione normativa invocata dalla ricorrente stabilisce espressamente che l’errore di fatto denunciato debba risultare “dagli atti e documenti della causa”, mentre nella specie solo una sorta di sillogismo porterebbe ad escludere la partecipazione dell’Alessandro Martinelli alla gara sanzionata, per l’impossibilità dell’arbitro della stessa di verificarne il cartellino perché depositato presso struttura federale. Del resto, non può trascurarsi che il fascicolo processuale non solo non consente l’individuazione dell’errore lamentato, ma addirittura lo esclude dal momento che la distinta dei calciatori partecipanti alla gara, predisposta dalla soc. Pomezia, individua, come numero 8, proprio l’Alessandro Martinelli identificato con il numero di quel cartellino che si assume incontrollabile: il rilievo, all’evidenza, rende persino superfluo l’accertamento dell’errore fatto valere in giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art 39 C.G.S. come sopra proposto dal Pomezia S.r.l. di Pomezia (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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