F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 20 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 01 Febbraio 2011 1. RICORSO DEL MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEVARCHI/SESTESE DEL 22.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 88 del 31.12.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 20 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 01 Febbraio 2011
1. RICORSO DEL MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEVARCHI/SESTESE DEL 22.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 88 del 31.12.2010)
Con atto spedito l’11.1.2011, la società Montevarchi Calcio Aquila 1902 S.r.l. ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 88 del 31.12.2010) con la quale è stato accolto il reclamo con il quale la società A.S. Sestese Calcio 1946 aveva chiesto che alla società Montevarchi Calcio Aquila 1902 S.r.l. fosse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara Montevarchi/Sestese del 22.12.2010, per non avere provveduto allo sgombero della neve presente sul terreno di gioco con conseguente impossibilità della disputa dell’incontro di calcio, sopra menzionato. Resiste, la società A.S. Sestese Calcio 1946, con articolata memoria. Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono. L’art. 60 N.O.I.F. prevede, al comma 5, che “l'obbligo dello sgombero della neve dai terreni di giuoco è disciplinato dalle disposizioni emanate dalle Leghe e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica”; nel caso che ci occupa. il riferimento è al Com. Uff. n. 1 dell’1.7.2010 con il quale il Comitato Interregionale della L.N.D. della F.I.G.C. ha stabilito che “le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D ……… dovranno provvedere allo sgombero della neve caduta fino alle 48 ore precedenti l'inizio della gara”. Alla luce delle predette previsioni, non vi è dubbio che la società, odierna ricorrente, avesse l’obbligo di provvedere allo sgombero della neve caduta sul terreno di gioco in un arco temporale ben anteriore al termine di 48 ore, fissato nel Com. Uff., sopra menzionato. A quanto sopra, si aggiunga che a nulla vale invocare l’eccezionalità della precipitazione nevosa, abbattutasi su Montevarchi, come su altre località della provincia di Arezzo e sull’intera regione Toscana (località, queste ultime, presso le quali si sono, peraltro, disputate regolarmente, nella data del 22.12.2010 in cui avrebbe dovuto disputarsi la partita di cui è ricorso, le gare di recupero degli incontri rinviati in data 19.12.2010). Al proposito, questa Corte osserva che - al di là delle versioni, tra loro contrastanti, della situazione atmosferica esistente a Montevarchi nella giornata del 22.12.2010, fornite dalla società ricorrente e da quella resistente nonché dal Direttore di Gara nella integrazione al proprio referto arbitrale del 29.12.2010 - quel che appare decisivo è che la società Montevarchi Calcio Aquila 1902 S.r.l., ove avesse effettivamente ritenuto che la situazione di emergenza, venutasi a creare nella città di Montevarchi a seguito della eccezionale nevicata del 17.12.2010, fosse, di per sé, ostativa alla disputa dell’incontro di calcio in programma in data 22.12.2010, avrebbe dovuto, per tempo, informare della predetta circostanza il Comitato Interregionale; ed invero, l’art. 60 N.O.I.F. prevede, al comma 4, che “le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati possono rinviare d'ufficio le gare che dovrebbero essere disputate su terreni di giuoco la cui impraticabilità, debitamente accertata, sia tale da non rendere comunque possibile la disputa delle stesse”. In altre parole, l’odierna ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente informare il Comitato Interregionale presso la L.N.D. della situazione di particolare emergenza che si era venuta a creare nella città di Montevarchi a seguito della precipitazione nevosa del 17.12.2010 affinché il predetto Comitato potesse accertare che l’impraticabilità del terreno di gioco era tale da rendere comunque impossibile la disputa della gara del 22.12.2010 e disporre, d’ufficio, il rinvio della stessa. Diversamente, la società Montevarchi Calcio Aquila 1902 S.r.l. non ha proceduto nel predetto senso (il che fa sorgere perplessità sul fatto che la situazione fosse così emergenziale da rendere comunque impossibile lo sgombero della neve, per come imposto dalle previsioni federali, più sopra richiamate) ma si è illegittimamente attribuita il diritto di decidere in ordine allo svolgimento della gara, invocando, solo a posteriori (ovvero nelle difese svolte con riferimento al ricorso, proposto dalla A.S. Sestese Calcio 1946, e nell’odierno reclamo), quella situazione di emergenza che, come sopra evidenziato, avrebbe dovuto essere rappresentata, peraltro per tempo, al Comitato Interregionale per i provvedimenti di competenza. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Montevarchi Calcio Aquila di Montevarchi (Arezzo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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