F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.162/CGF del 27 Gennaio 2011 1)RICORSO A.S.D. SPORTING MODUGNO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA SEGUITO GARA LIBERTAS SCANZANO/SPORTING MODUGNO DELL’8.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 327 del 12.1.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.162/CGF del 27 Gennaio 2011
1)RICORSO A.S.D. SPORTING MODUGNO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA SEGUITO GARA LIBERTAS SCANZANO/SPORTING MODUGNO DELL’8.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 327 del 12.1.2011)
La C.G.F. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Sporting Modugno F.C. di Modugno (Bari) riducendo a € 600,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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