F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.162/CGF del 27 Gennaio 2011 2) RICORSO A.S.D. SPORTING MODUGNO F.C. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA FINO AL 30.4.2011 AL CALCIATORE COLAIANNI RAFFAELE, INFLITTE SEGUITO GARA SPORTING MODUGNO FC/CALCIO A 5 GIOVINAZZO DEL 15.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 353 del 19.1.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.162/CGF del 27 Gennaio 2011 2) RICORSO A.S.D. SPORTING MODUGNO F.C. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA FINO AL 30.4.2011 AL CALCIATORE COLAIANNI RAFFAELE, INFLITTE SEGUITO GARA SPORTING MODUGNO FC/CALCIO A 5 GIOVINAZZO DEL 15.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 353 del 19.1.2011) La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Sporting Modugno F.C. di Modugno (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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