F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.164/CGF del 28 Gennaio 2011 2) RICORSO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MASSIMO PACI SEGUITO GARA BRESCIA/PARMA DEL 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 110 del 17.1.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.164/CGF del 28 Gennaio 2011
2) RICORSO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MASSIMO PACI SEGUITO GARA BRESCIA/PARMA DEL 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 110 del 17.1.2011)
La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Parma F.C. S.p.A. di Parma riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Massimo Paci a 2 gare unitamente all’ammenda di € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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