F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.165/CGF del 28 Gennaio 2011 1) RICORSO DELL’U.S. PIANESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPORTING TERNI/PIANESE DEL 9.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 12.1.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.165/CGF del 28 Gennaio 2011 1) RICORSO DELL’U.S. PIANESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPORTING TERNI/PIANESE DEL 9.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 12.1.2011) La C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Pianese A.S.D. di Piancastagnaio (Siena) e, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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