F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 10 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 23 Marzo 2011 1) RICORSO DEL BORGOSESIA CALCIO A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TETTAMANTI DANIELE; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAPASSO ALESSIO; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COPPO GABRIELE; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PIZZI FEDERICO, INFLITTE SEGUITO GARA BORGOSESIA CALCIO/CUNEO DEL 30.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 2.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 10 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 23 Marzo 2011 1) RICORSO DEL BORGOSESIA CALCIO A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TETTAMANTI DANIELE; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAPASSO ALESSIO; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COPPO GABRIELE; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PIZZI FEDERICO, INFLITTE SEGUITO GARA BORGOSESIA CALCIO/CUNEO DEL 30.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 2.2.2011) La Borgosesia Calcio A.S.D. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale del 2.2.2011 con la quale quest’ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara con il Cuneo del 30.1.2011, la squalifica per 2 gare effettive al calciatore Capasso Alessio “per avere, al termine della gara, rivolto ad uno degli assistenti arbitrali espressioni minacciose e dal contenuto estremamente triviale”, al calciatore Coppo Gabriele “per avere, al termine della gara, rivolto ad uno degli assistenti arbitrali espressioni ingiuriose e minacciose” e al calciatore Pizzi Federico “per avere, al termine della gara, profferito espressioni gravemente ingiuriose nei confronti degli ufficiali di gara” ed inoltre la ammenda di € 1.500,00 alla società “per avere i propri sostenitori, per l’intera durata del secondo tempo, fatto oggetto gli ufficiali di gara e gli organi federali di espressioni gravemente ingiuriose e minacciose, reiterando tale condotta anche dopo il termine della gara ed accompagnandola con calci contro la rete di recinzione”, “per avere persona non direttamente identificata, ma chiaramente riconducibile alla società ospitante rivolto, dopo la realizzazione di una rete da parte della squadra ospite, espressioni gravemente ingiuriose all’indirizzo del commissario di campo”, “per indebita presenza, al termine della gara nello spiazzo antistante gli spogliatoi di persone (in numero di tre) non identificate” e “per introduzione ed accensione nel proprio settore di un fumogeno”. A sostegno dell’impugnazione la società ricorrente sostiene che il provvedimento assunto è erroneo in quanto, da un lato, i calciatori sanzionati non avrebbero commesso i fatti a loro addebitati e, dall’altro l’atteggiamento di contestazione del pubblico presente avrebbe riguardato solo gli ultimi minuti di gara e il dopo partita fino all’uscita dei giocatori e della terna arbitrale dal campo di gioco. La società ricorrente chiede, pertanto, l’annullamento dei provvedimenti assunti. Il ricorso va respinto in quanto la decisione, fondata sul puntuale referto arbitrale, punisce il comportamento ingiurioso e minaccioso dei suddetti calciatori e il comportamento tenuto dal pubblico presente e da persone riconducibili alla società ospitante e le sanzioni appaiono congrue. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Borgosesia Calcio A.S.D. di Borgosesia (Vercelli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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