F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 11 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 5 Aprile 2011 4) RICORSO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MEXES PHILIPPE SEGUITO GARA ROMA/BRESCIA DEL 2.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 128 del 3.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 11 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 5 Aprile 2011
4) RICORSO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MEXES PHILIPPE SEGUITO GARA ROMA/BRESCIA DEL 2.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 128 del 3.2.2011)
Con ricorso ritualmente proposto, la A.S. Roma S.p.A. di Roma ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 128 del 3.2.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha irrogato al calciatore Philippe Mexes, seguito gara Roma/Brescia del 2.2.2011, la squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto al Quarto Ufficiale un epiteto ingiurioso e insultante. Con i motivi scritti, la ricorrente società, non disconoscendo la gravità della condotta sanzionata, si è doluta del fatto che il Giudice Sportivo, ai fini di determinare la sanzione, non abbia tenuto in alcun conto la circostanza, refertata, che il Mexes a fine gara, alla presenza dei dirigenti accompagnatori delle due squadre, aveva chiesto scusa per il suo comportamento dovuto ad un momento di rabbia incontrollata. Chiedeva che, a riprova di ciò, venisse disposta la richiesta di un supplemento di rapporto, e concludeva per la riduzione della squalifica ad una sola giornata, con eventuale commutazione della seconda in una equa ammenda. Alla seduta dell’11.2.2011, fissata davanti alla Corte di Giustizia Federale – 1a Sezione Giudicante – comparivano il difensore della ricorrente, che illustrava i motivi scritti concludendo in conformità, ed il Mexes, il quale, nel riconoscere peraltro di essere recidivo, ribadiva di essersi tempestivamente scusato. Questa Corte, preliminarmente, ritiene non necessario un supplemento di rapporto, posto che vi è sostanziale collimanza dei fatti per come riportati dalla ricorrente e come descritti del Quarto Ufficiale nel referto. Circa il merito, osserva che il ricorso non può essere accolto. La condotta tenuta dal Mexes si è tradotta, senza dubbio, nell’espressione di epiteto insultante, tanto più ingiustificato, posto che il Quarto Ufficiale aveva, pur non essendone tenuto, fornito spiegazioni alla richiesta che gli era stata rivolta (in ordine al tempo di recupero), né, ai fini della entità della sanzione, la stessa può essere ridotta in base alle giustificazioni ed al comportamento successivo di cui in atti. Le successive scuse formulate alla presenza dei dirigenti delle squadre, pur costituendo gesto sicuramente apprezzabile, non leniscono, infatti, in maniera decisiva la gravità della condotta, in considerazione anche della recidiva specifica. Alla stregua di quanto precede il ricorso va rigettato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Roma di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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