F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 11 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 5 Aprile 2011 3) RICORSO DEL CALCIATORE PAOLO ZANETTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CROTONE/TORINO DEL 29.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 62 dell’1.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 11 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 5 Aprile 2011
3) RICORSO DEL CALCIATORE PAOLO ZANETTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CROTONE/TORINO DEL 29.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 62 dell’1.2.2011)
Con ricorso ritualmente proposto, il calciatore Zanetti Paolo, tesserato in favore del Torino Calcio F.C., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (v. Com. Uff. n. 62 dell’1.2.2011) con la quale gli è stata irrogata, seguito gara Crotone/Torino del 29.1.2011, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, alla notifica del provvedimento di espulsione, rivolto all'arbitro locuzione ingiuriosa (“sei un disonesto”). Con i motivi scritti il ricorrente ha negato di aver pronunciato detta locuzione essendo, invece, vero che abbia detto all’arbitro “non è onesto fischiare il calcio di rigore” che, a suo giudizio, non è da ritenersi una locuzione ingiuriosa. Rilevava che, sul punto, la Società, di suo, gli aveva inflitto una sanzione pecuniaria di € 2.600.00, da pagare con una riduzione dello stipendio. Concludeva, pertanto, per una riduzione della squalifica. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Osserva, infatti, questa Corte che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare del tutto congrua, atteso che l'espulsione comporta automaticamente almeno una giornata di squalifica e l'epiteto ingiurioso e/o insultante un minimo di due giornate di squalifica ex art. 19 n. 4, lett. a) C.G.S.. In tal senso la portata insultante e offensiva di un epiteto di disonestà è tanto più grave solo a considerare il ruolo che è chiamato a svolgere il direttore di gara, in ordine all’osservanza delle regole sportive e di giuoco. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Paolo Zanetti e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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