F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 11 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 5 Aprile 2011 2) RICORSO DEL TORINO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/CITTADELLA DEL 22.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 56 del 23.1.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 11 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 5 Aprile 2011 2) RICORSO DEL TORINO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/CITTADELLA DEL 22.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 56 del 23.1.2011) In occasione dell’incontro Torino/Cittadella del Campionato di Serie B del 22.1.2011 veniva inflitta alla società sportiva ricorrente la sanzione di € 4.000,00 per avere i suoi sostenitori turbato l’iniziale minuto di raccoglimento con cori inneggianti alla propria squadra, entità della sanzione attenuta ex art. 13 comma 1 lett. a) e b) e comma 2, C.G.S. per aver la società concretamente operato con le Forze dell’Ordine ai fini preventivi e di vigilanza. La sanzione che è stata emessa dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Com. Uff. n. 56 del 23.1.2011) a seguito di diverse segnalazioni del Collaboratore della Procura Federale che nel proprio rapporto di fine gara ha puntualmente evidenziato come in occasione del minuto di raccoglimento la “curva del Torino non ha partecipato al silenzio continuando ad intonare cori inneggianti alla propria squadra”. Con ricorso del 5 febbraio u.s. il Torino richiede l’annullamento della sanzione o la sua riduzione in “considerazione del fatto che il Codice di Giustizia Sportiva non prevede, in nessun articolo, la possibilità di sanzionare la società per responsabilità oggettiva per tali episodi. Non a caso il Comunicato Ufficiale nella descrizione della sanzione non fa riferimento ad alcun articolo del Codice di Giustizia”. Il ricorso è infondato. E’ di tutta evidenza che il sopra descritto comportamento increscioso, puntualmente evidenziato dal Collaboratore con il referto di fine gara e dal Giudice Sportivo con la decisione impugnata, può essere fatto rientrare nelle manifestazioni oltraggiose di cui all’art. 12, comma 3, C.G.S.. Sul punto la decisione è congruamente motivata ed aderente al testo normativo. Peraltro il Giudice Sportivo ha anche correttamente utilizzato le attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) e b), e comma 2 C.G.S.. La sanzione inflitta, al di sotto del minimo edittale, appare in definitiva congrua. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Torino F.C. di Torino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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