F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 11 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 5 Aprile 2011 1) RICORSO DEL CALCIATORE FABIO CATACCHINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FROSINONE/PIACENZA DEL 22.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 56 del 23.1.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 11 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 5 Aprile 2011
1) RICORSO DEL CALCIATORE FABIO CATACCHINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FROSINONE/PIACENZA DEL 22.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 56 del 23.1.2011)
Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 56 del 23.1.2011, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto al calciatore del Frosinone Calcio Catacchini Fabio la squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, al 46° del secondo tempo, dopo aver subito un fallo, colpito un avversario con un pugno all’addome”. Il direttore di gara, nel rapporto relativo alla partita disputata tra il Frosinone ed il Piacenza lo scorso 22.1.2011 aveva infatti annotato l’espulsione del Catacchini, rilevando che questi “al 46° del 2° T…………dopo aver subito un fallo di gioco colpiva con un pugno nel ventre un avversario procurandogli lieve dolore”. Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo il calciatore sanzionato chiedendo la riduzione a 2 giornate della squalifica inflitta, anche con irrogazione di sanzione pecuniaria in luogo della terza giornata di squalifica. A sostegno delle conclusioni rassegnate, il reclamante deduce la sproporzione della sanzione inflitta rispetto alla gravità della infrazione commessa. Rileva in particolare due circostanze: il fallo commesso dal reclamante segue un fallo a sua volta da questi subito dal calciatore piacentino Sbaffo (peraltro per questo ammonito) e la mancanza di conseguenze per le condizioni fisiche del calciatore del Piacenza. Alla riunione odierna è comparso il difensore del reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore del reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia fondato nei termini meglio di seguito precisati. A giudizio di questa Corte, infatti, il comportamento tenuto dal calciatore appare inquadrabile nella fattispecie della condotta gravemente antisportiva, che è sanzionata dal Codice di Giustizia Sportiva con 2 giornate di squalifica, e non già in quella della condotta violenta, punita invece con almeno 3 giornate di squalifica. E ciò sulla scorta di più concordanti elementi. Innanzitutto, è incontestabile che il contatto fra i due calciatori sia avvenuto in una concitata fase di gioco (46° del 2° tempo della partita), segnata dalla oggettiva difficoltà per entrambi i calciatori a fermare il rispettivo slancio agonistico. Come non possono non assumere rilievo, ai fini di che trattasi, le circostanze in fatto rappresentate nel reclamo, e segnatamente che il fallo commesso dal reclamante segue un fallo a sua volta da questi subito ad opera del calciatore piacentino Sbaffo (peraltro per questo ammonito) e la mancanza di conseguenze per le condizioni fisiche del medesimo calciatore del Piacenza. La condotta del reclamante può dunque essere qualificata come condotta gravemente antisportiva, per la quale appare congrua ed adeguata la sanzione delle 2 giornate di squalifica, con commutazione della terza giornata di squalifica nell’ammenda di € 3.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Fabio Catacchini riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate e all’ammenda di € 3.000,00. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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