F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 189/CGF del 25 Febbraio 2011 6) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LAVEZZI EZEQUIEL IVAN A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S IN ORDINE ALLA GARA ROMA/NAPOLI DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 135 del 14.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 189/CGF del 25 Febbraio 2011
6) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LAVEZZI EZEQUIEL IVAN A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S IN ORDINE ALLA GARA ROMA/NAPOLI DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 135 del 14.2.2011)
Preso atto della segnalazione ex art. 35, comma 1.3., C.G.S., il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, all’esito dell’esame delle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale, relative alla gara Roma/Napoli del 12.2.2011, valevole per il Campionato di Serie A, Stagione Sportiva 2010/2011, con la decisione indicata in epigrafe, ha inflitto al calciatore Ezequiel Ivan Lavezzi, tesserato per la S.S.C. Napoli S.p.A., la squalifica per 3 giornate effettive, per aver tenuto una condotta violenta, costituita dall’aver indirizzato uno sputo verso il calciatore avversario Aleandro Rosi. Avverso tale decisione ha proposto reclamo, ai sensi dell’art. 37, comma 7, C.G.S., la S.S.C. Napoli S.p.A., la quale ha lamentato, in sintesi, (i) l’inammissibilità nel caso di specie della prova televisiva, (ii) l’infondatezza dell’addebito per non aver il Lavezzi commesso il gesto sanzionato, (iii) l’insussistenza della certezza della condotta violenta e (iv) la necessità, in ogni caso, della diminuzione della sanzione in quanto commessa a seguito di una provocazione dell’avversario. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 18 febbraio 2011, sono presenti il rappresentante della Procura Federale, che insiste per la conferma della decisione impugnata, e, per la S.S.C. Napoli S.p.A., l’avvocato Mattia Grassani, nonché, per il calciatore, l’avv. Paolo Rodella. Preliminarmente, le parti visionano, proiettate su apposito schermo, le immagini Sky prese a riferimento dal Giudice Sportivo. Ancor prima di tale incombente, espressamente richiesto dalla parte reclamante, le parti, su invito della Corte, prendono visione anche delle immagini trasmesse dalla trasmissione Mediaset “Controcampo”, le quali, pur non essendo diverse, risultano obiettivamente migliori per qualità di immagine e nitidezza, ed in relazione alle quali il Presidente della Corte, come del resto espressamente evidenziato anche dal rappresentante della Procura Federale, segnala che risultano depositate in atti ed a disposizione delle parti. L’avv. Grassani si oppone all’utilizzabilità di tali immagini, comunque visionate, sostenendo che le difese della reclamante sono state approntate facendo riferimento esclusivamente alle immagini trasmesse dal canale satellitare Sky, che, a suo dire, sono state le uniche immagini su cui il Giudice Sportivo ha basato la propria decisione. Al termine della proiezione, l’avv. Grassani ribadisce la propria eccezione. Per altro verso, l’avv. Grassani nuovamente espone le difese e le conclusioni contenute nel proprio reclamo, chiedendone l’accoglimento. L’Avv. Rodella aderisce alle richieste della difesa della Società. L Procura Federale conclude per il rigetto del gravame. La Corte si riunisce per deliberare. La Corte, esaminate le immagini televisive, ritiene di respingere il ricorso in quanto risultano infondati i motivi di impugnazione proposti dalla società ricorrente. In primo luogo, in ordine alle contestazioni mosse dalla difesa della ricorrente sull’ulteriore filmato esaminato nel contraddittorio delle parti in corso di udienza, deve precisarsi che non trattasi di immagini diverse, ma solo di immagini che grazie alla qualità e nitidezza originaria, in virtù anche dell’ingrandimento derivante dall’utilizzo dei mezzi normalmente in uso alla Corte per la visione di immagini televisive, ha fornito un responso ancor più apprezzabile ed in definitiva inequivocabile circa l’accaduto. Non può dirsi che lo stesso è una “prova nuova” in senso tecnico, facendo parte a pieno titolo del compendio probatorio presente in atti ed essendo stato espressamente citato dalla Procura Federale a supporto della segnalazione effettuata ai sensi dell’art. 35, comma 1.3, C.G.S.. Il filmato era nella disponibilità del Giudice Sportivo, che però ha ritenuto sufficiente fondare le proprie argomentazioni sulle immagini di Sky. Deve rilevarsi, altresì, che il filmato in questione è stato acquisito dalla reclamante, già dal 15.2.2011, essendo stato consegnato ad un incaricato unitamente alla copia degli atti del procedimento. Sul punto, poi, è appena il caso di precisare che, essendo questa Corte anche Giudice del fatto, non può esserle preclusa la valutazione di qualsivoglia prova diretta all’esatta ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione, soprattutto nel caso in cui tale prova risulti già acquisita agli atti e, pertanto, nella piena disponibilità delle parti o dalle medesime conosciuta. Trattasi, si ribadisce, delle stesse immagini trasmesse da Sky, solamente di resa migliore quanto a qualità e nitidezza in base allo strumento tecnologico di visione utilizzato, che è quello ordinariamente in uso. Orbene, le suddette immagini hanno reso inequivocabile la sussistenza della condotta gravemente offensiva e “violenta” non percepita dall’arbitro, e questo nel complesso del suo dispiegarsi (lancio, traiettoria e getto dello sputo). Il Giudice Sportivo si è basato su immagini che consentivano di accertare l’avvenuto inizio della condotta in questione, elemento comunque sufficiente, anche secondo questa Corte, per giustificare la sanzione inflitta. In altri termini, le medesime immagini, più nitide e naturalmente ingrandite in relazione allo schermo (normalmente) utilizzato, hanno reso inequivocabile quanto era già sufficientemente apprezzabile dalle immagini di Sky, in ordine almeno all’avvenuta intrapresa della condotta violenta. Nello specifico, le censure sollevate dalla S.S.C. Napoli con il reclamo in trattazione non meritano adesione per i seguenti motivi. Riguardo alla inammissibilità della prova televisiva, si rammenta che, come osservato dalla stessa reclamante, il Giudice Sportivo, al fine di chiarire la sussistenza dell’elemento di “fatto non visto dall’arbitro”, ha richiesto al medesimo direttore di gara una conferma su tale circostanza. L’arbitro Bergonzi, con comunicazione in data 14.2.2011, ore 12.03, ha dichiarato: “non ho visto nulla e confermo inoltre che le mie ammonizioni fatte agli stessi calciatori si riferiscono all’episodio delle spinte reciproche”. Al riguardo, priva di pregio appare l’eccezione sollevata in udienza dall’avv. Grassani, il quale ha sostenuto che, mancando la prova della esatta domanda posta all’arbitro, la risposta fornita da quest’ultimo sarebbe del tutto ininfluente. Sul punto, però, è appena il caso di precisare che il tono della risposta fornita dal Bergonzi e l’ambito di acquisizioni istruttorie in cui gli è stata posta la domanda, non lasciano a questa Corte alcun dubbio in ordine a quale sia stata la domanda posta. A nulla rilevano, inoltre, sulla questione, le osservazioni proposte dalla reclamante in riferimento all’accertamento dei motivi delle ammonizioni, basate su mere interpretazioni del rapporto arbitrale e su altre immagini che riguardano momenti successivi e fatti diversi dalla circostanza oggetto del presente procedimento. Come detto, il Giudice Sportivo, per dissipare qualsiasi dubbio, si è avvalso della possibilità di chiedere un supplemento del rapporto arbitrale, che, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1., C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Anche in ordine alla sussistenza dell’elemento dell’evidenza oltre ogni ragionevole dubbio della condotta sanzionata, si rileva l’inefficacia delle doglianze della reclamante. Ed invero, dalle immagini diffuse dal canale satellitare Sky, definitivamente corroborate da quelle, pur identiche, trasmesse dal canale Mediaset, si evince in maniera inequivocabile che il calciatore Lavezzi indirizza volontariamente, a mò di reazione, uno sputo verso l’avversario. Risulta visibile, infatti, la fuoriuscita di saliva dalla bocca del Lavezzi e che la stessa è diretta a colpire il calciatore Rosi della A.S. Roma. A nulla rileva se Rosi sia stato effettivamente colpito o meno dallo sputo del Lavezzi, ed in che parte del corpo, in quanto, anche per costante indirizzo di questa Corte assunto in decisioni su fatti analoghi a quello oggetto di delibazione, la condotta offensiva e violenta dell’atleta si manifesta nel momento stesso in cui volontariamente tenta di colpire l’avversario con lo sputo. E proprio per queste ragioni, la Corte non ritiene di accogliere neppure l’ultima eccezione sollevata dalla difesa del Napoli in relazione alla necessità di ridurre la sanzione comminata al calciatore Lavezzi, il quale, provocato, avrebbe tutt’al più reagito ad un gesto di un avversario, e, pertanto, sarebbe meritevole di una squalifica inferiore a quella inflitta al calciatore Rosi, parimenti sanzionato col minimo della pena. Premesso che il calciatore romanista non ha interposto appello e pertanto la congruità della sanzione a lui inflitta dal Giudice Sportivo non può essere rimessa in discussione, una volta provata la condotta offensiva e violenta posta in essere dal Lavezzi, la circostanza, parimenti in atti, che tale condotta sia stata provocata da un gesto altrui diventa recessiva a fronte della gravità del gesto, tenuto conto, non da ultimo, che nella fattispecie, in sede di quantificazione della sanzione, è stato applicato il minimo edittale. Pena minima, dunque, che tiene conto già in sé dell’attenuante costituita dall’avvenuta provocazione. Ciò posto, la Corte ritiene violenta e passibile di sanzione la condotta tenuta dal calciatore Lavezzi nei confronti del proprio avversario e, pertanto, in virtù della qualificazione della condotta oggetto di analisi, ritiene che risultano integrati i requisiti di cui alla fattispecie delineata dall’art. 35, comma 1.3, C.G.S. e che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti risulta congrua e conforme alla previsione dell’art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo
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