F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Aprile 2011 10) RICORSO DELL’A.A. ATLETICO ROMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/FOLIGNO DEL 7.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Aprile 2011
10) RICORSO DELL’A.A. ATLETICO ROMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/FOLIGNO DEL 7.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011, a seguito della gara Atletico Roma/Foligno disputata il 7.2.2011, ha inflitto all’Atletico Roma FC S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 “perché al termine della gara persone non identificate, ma riconducibili alla società, rivolgevano alla terna arbitrale che rientrava negli spogliatoi reiterate frasi offensive” L’A.S. Atletico Roma F.C. ha proposto reclamo avverso detta sanzione facendo innanzitutto presente che le presunte offese sarebbero state pronunciate da una persona soltanto ed ha chiesto, in via principale, la riduzione dell’ammenda ad € 1.000,00 ovvero, in via subordinata, la riduzione nella misura ritenuta di giustizia. Dal rapporto dell’assistente arbitrale, signor Italo Paglione, emerge che mentre si accingeva a rientrare negli spogliatoi una persona con una pettorina gialla fosforescente riconducibile alla società Atletico Roma gli indirizzava le seguenti espressioni: “Bastardi! Figli di puttana! Li mortacci vostra!”, ripetendo più volte tali parole. La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere nella parte in cui, in via subordinata, la ricorrente ha chiesto la riduzione della sanzione nella misura ritenuta di giustizia. Nella motivazione della sanzione, infatti, è indicato che le reiterate frasi offensive sono state rivolte da “persone”, con ciò volendo evidentemente intendersi una pluralità di persone, laddove dal rapporto dell’assistente arbitrale risulta che una sola persona abbia pronunciato le espressioni offensive. Sulla base di tali considerazioni, la Corte ritiene equa l’irrogazione all’Atletico Roma F.C. di una sanzione di entità minore rispetto a quella irrogata dal Giudice Sportivo, che quantifica in € 1.500,00. Al parziale accoglimento del ricorso, segue la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.A. Atletico Roma F.C. di Roma riduce la sanzione dell’ammenda inflitta a € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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