F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Aprile 2011 6) RICORSO DELL’A.A. ATLETICO ROMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2011 INFLITTA AL SIG. CIACCIA MARIO INFLITTA SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/FOLIGNO DEL 7.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Aprile 2011
6) RICORSO DELL’A.A. ATLETICO ROMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2011 INFLITTA AL SIG. CIACCIA MARIO INFLITTA SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/FOLIGNO DEL 7.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011, ha inflitto al signor Mario Ciaccia la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30.6.2011, a seguito della gara Atletico Roma/Foligno del 7.2.2011. L’A.S. Atletico Roma FC ed i sigg.ri Mario Ciaccia e Davide Ciaccia in proprio hanno proposto reclamo avverso detta sanzione sostenendo, in particolare, che il comportamento dell’interessato, ingiustificabile da un punto di vista disciplinare, sarebbe comprensibile da un punto di vista umano e che la presunta spinta in danno dell’arbitro, come il presunto tentativo di aggressione, non avrebbe fondamento e non sarebbe circostanziato nemmeno nei referti arbitrali; hanno comunque dedotto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata. I ricorrenti hanno chiesto, in via principale, la riduzione dell’inibizione a due mesi, con scadenza in data 8.4.2011, ovvero, in via subordinata, la riduzione nei termini ritenuti di giustizia. L’inibizione al signor Mario Ciaccia sino a tutto il 30.6.2011 è stata inflitta “perché al termine della gara si introduceva indebitamente ed in maniera violenta nello spogliatoio dell’arbitro e dopo averlo spinto facendolo indietreggiare gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose”. La descrizione dell’accaduto è riportata nel rapporto dell’arbitro, nel rapporto del commissario di campo e nella relazione del collaboratore della Procura Federale. Dal rapporto dell’arbitro, emerge che a pochi minuti dalla fine della gara alcune persone, tra cui il signor Mario Ciaccia, sono entrate nello spogliatoio aprendo la porta in maniera violenta e, per quanto attiene al ricorrente, l’arbitro ha specificato che egli “appena entrato nello spogliatoio puntandomi il dito contro mi spingeva facendomi arretrare di un passo, ed urlando mi diceva: ‘bastardi noi lavoriamo tutti i giorni bastardi siete uno scandalo dovete morire merde non siamo qui per farci prendere per il culo da merde come voi …’”. Nel rapporto del Commissario di campo, è indicato che “a fine gara, Mario e Davide Ciaccia, insieme al dirigente Appetiti hanno fatto ingresso violentemente nello spogliatoio dell’arbitro tentando di aggredirlo” e che “sono stati fermati a pochi centimetri dall’arbitro al quale hanno rivolto frasi offensive” per circa 3 o 4 minuti. La relazione del collaboratore della Procura Federale, inoltre, premesso che immediatamente dopo l’ingresso della terna arbitrale nella stanza dello spogliatoio riservata ai direttori di gara entrava un gruppo di dirigenti di 4/5 persone dell’Atletico Roma che creava una situazione di estrema confusione e tensione all’interno dello stesso spogliatoio, ha fatto presente che “uno di questi il presidente Ciaccia Mario si scagliava conto l’arbitro e a fatica lo scrivente ed alcuni dei sopradetti dirigenti riuscivano a frapporsi nel tentativo di evitare il contatto”. La Corte ritiene che il ricorso sia da respingere in quanto gli elementi emersi da tutte e tre le fonti di prova danno conto di un comportamento di particolare gravità per il quale l’inibizione sino a tutto il 30.6.2011 è da ritenersi una congrua e proporzionata sanzione, anche in considerazione della qualifica di Presidente della Società ricoperta dall’interessato. In particolare, oltre alle espressioni ingiuriose ed alla notevole irruenza del comportamento, il rapporto dell’arbitro dà chiaramente conto del fatto che l’interessato lo abbia spinto puntandogli un dito contro, facendolo indietreggiare di un passo, e, comunque, sia il rapporto del commissario di campo, “hanno fatto violentemente ingresso nello spogliatoio dell’arbitro tentando di aggredirlo. Sono stati fermati a pochi centimetri dall’arbitro”, sia la relazione del collaboratore della Procura Federale, “si scagliava contro l’arbitro e a fatica … riuscivano a frapporsi nel tentativo di evitare il contatto”, rappresentano chiaramente la particolare aggressività dell’atteggiamento tenuto dal ricorrente, che avrebbe potuto condurre al contatto fisico con l’arbitro ove non vi fosse stato l’intervento di soggetti terzi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.A. Atletico Roma F.C. di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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