F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 1 Aprile 2011 16) RICORSO DELL’U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. FRANCAVILLA GIOVANNI; DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. MARSEGLIA MICHELE FABIO; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA SOCIETÀ U.S. FOGGIA S.P.A.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3385/282PF10-11/SP/MG DELL’1.12.2010 PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 1 Aprile 2011 16) RICORSO DELL’U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. FRANCAVILLA GIOVANNI; DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. MARSEGLIA MICHELE FABIO; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA SOCIETÀ U.S. FOGGIA S.P.A.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3385/282PF10-11/SP/MG DELL’1.12.2010 PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011) L’U.S. Foggia S.p.A. ed i sigg.ri Giovanni Francavilla ed avv. Michele Fabio Marseglia, con atto in data 2.2.2011, ottenuta la copia degli atti richiesti con istanza in data 21.1.2011, hanno proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – pubblicata con Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011, notificata il successivo giorno 20 – resa a seguito di apposito deferimento del Procuratore Federale, con il quale erano stati contestati, rispettivamente: - al signor Giovanni Francavilla, nella qualità di Presidente e Legale rappresentante della società U.S. Foggia S.p.A., ed all’avv. Michele Fabio Marseglia, nella qualità di Procuratore speciale e Legale rappresentante della società, la violazione dell’art. 1, C.G.S. “in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 11), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, pubblicato con Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per avere depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 12.8.2010 con riferimento alla scheda informativa riguardante il Delegato per la Sicurezza della società di cui al modulo 11A nonché con riferimento alla scheda informativa riguardante il Vice Delegato per la Sicurezza della Società di cui al Modulo 11B, documentazione non conforme e/o in contrasto con quanto previsto dal D.M. 18.3.1996 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza di impianti sportivi, per avere indicato soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti, in violazione di quanto richiesto dal predetto richiamato Titolo III, punto 11)”; - alla società U.S. Foggia S.p.A. “per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante”. Gli inquisiti si erano difesi, sostenendo che “dall’esame degli atti del procedimento e dall’analisi delle reali condotte poste in essere dagli odierni incolpati, è possibile senz’altro desumere la non perseguibilità dei comportamenti per cui è causa. Invero, l’imperfetta comunicazione delle schede relative al Delegato ed al Vice-Delegato per la Sicurezza può configurarsi, tutt’al più, come una mera irregolarità formale e non certamente sostanziale, a fronte dell’avvenuta indicazione, nei moduli medesimi, di persone (rispettivamente il signor Michele Di Iorio ed il signor Alfonso Capuano) le quali, oltre ad essere iscritte a corsi di formazione per lo svolgimento delle predette funzioni, risultavano già accreditate presso la Questura e la Prefettura di Foggia quali componenti il <> (G.O.S.) con le mansioni, appunto, di responsabili (effettivo e supplente) del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto della società sportiva di riferimento (v. all.ti 1-2-3)”. La decisione oggetto del presente gravame ha ritenuto che “le circostanze addebitate dalla Procura federale in capo ai deferiti risultano ampiamente suffragate dalla documentazione versata in atti. ….. Difatti nelle predette schede sono stati indicati per la carica di Delegato alla sicurezza e di Vice Delegato alla sicurezza dei soggetti effettivamente già accreditati <>, come sostenuto dalla difesa dei deferiti, ma tuttavia non in possesso dei requisiti di formazione previsti dal D.M. 18.3.1996 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza di impianti sportivi, segnatamente non in possesso di quei requisiti espressamente previsti e regolamentati dal decreto del Ministro dell’Interno, datato 8 Agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23.8.2007, previgente indicazioni sul funzionamento del nuovo sistema di sicurezza all’interno degli stadi, il compito del GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza incaricato di vigilare sull’attività delle società che organizzano le competizioni) e gli steward. In particolare, come si evince dall’esame delle predette schede, sia il Delegato che il Vice Delegato alla Sicurezza, alla data dell’11.8.2010 non avevano terminato i cicli formativi previsti dalla normativa vigente in materia; per di più le schede stesse erano state inviate prive della necessaria documentazione attestante la nomina ed il possesso dei requisiti richiesti e previsti dalla normativa vigente. Sul punto si rinviene in atti solamente una sorta di <>, datata 12.8.2010, con la quale la U.S. Foggia S.p.A. informa che tanto il Delegato che il Vice Delegato alla Sicurezza risultavano essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In considerazione di quanto sopra non potrà non applicarsi nei confronti dei soggetti deferiti quanto previsto e statuito nell’ultima parte del Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011. Alla luce di quanto sopra riportato la società U.S. Foggia S.p.A. non avendo osservato il temine del 30.6.2010 relativamente a quanto previsto dal Titolo III, punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali, ed avendo in ogni caso ottenuto la concessione della licenza, dovrà sottostare alla sanzione consistente in una doppia ammenda ed in una penalizzazione in classifica. Peraltro, relativamente alla fattispecie de qua, la Commissione Disciplinare Nazionale ritiene, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura Federale in sede di formulazione delle richieste sanzionatorie, che l'inadempimento perpetrato costituisce, per così dire, un unicum, e, pertanto, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione. Quanto sopra, nel senso che il mancato deposito di due distinti moduli (11/A per il Delegato alla Sicurezza e 11/B per il Vice Delegato alla Sicurezza) non é idoneo a integrare, ragionevolmente, gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotta ad un unico e omogeneo contesto di riferimento come, del resto, impone una corretta ed equa interpretazione della disposizione regolamentare di cui trattasi”. Sulla scorta di tali argomenti, quindi, la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, ha comminato le sanzioni in precedenza specificate. Il signor Giovanni Francavilla, l’avv. Michele Fabio Marseglia e la U.S. Foggia S.p.A. hanno gravato detta decisione, sostenendo che “la società è stata ritenuta responsabile del fatto di aver indicato, commettendo una mera irregolarità, quali Delegato e Vice Delegato alla Sicurezza, soggetti asseritamente non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla legge e, conseguentemente, sanzionata per violazione del Punto 11)”, ma – ad avviso dei ricorrenti – “il costante riferimento all'espressione <> nel resto della Decisione, unitamente al richiamo espresso relativo al <>, operato dal Punto 11) sono fortemente fuorvianti ed inesatti, alla luce dei motivi di gravame ampiamente esposti”. Le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, all’udienza del 23.2.2011, udita la relazione del componente all’uopo delegato, nonché il dott. Lorenzo Giua per la Procura Federale - che ha concluso per il rigetto del gravame -, l’avv. Paolo Amato, difensore dei ricorrenti - che ha insistito nelle richieste formulate in ricorso, - si è riservata di decidere. Gli appellanti hanno sostenuto che “il D.M. 18.3.1996, in realtà, non prevede alcunché in materia di possesso e certificazione dei requisiti e delle qualità professionali dei Delegato e Vice Delegato alla Sicurezza degli impianti sportivi, <> ad introdurre la figura del Responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza (di seguito, il <>) agli articoli 19 e seguenti, dedicati alla gestione della sicurezza anti incendio negli impianti sportivi e nei complessi sportivi multifunzionali, nonché alla gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno dei luoghi <> delle competizioni sportive. … il dato caratteristico del D.M. 18.3.1996 è la mancata prescrizione - quale condicio sine qua non per la nomina e il successivo esercizio del compito di Responsabile/Delegato alla Sicurezza - dei presunti obblighi (i) di possesso (e mantenimento) di specifici requisiti professionali, così come richiamati dal Punto 11), nonché (ii) di dimostrazione, certificazione o attestazione degli stessi, eventualmente acquisiti attraverso la partecipazione a corsi e/o programmi formativi. In altre parole, nel testo del predetto Decreto Ministeriale, ed in particolare nel disposto degli articoli 19 e seguenti dello stesso, pur essendo prevista la predisposizione (da parte delle società sportive) di un piano per la formazione e l'addestramento dei soggetti addetti alla pubblica incolumità, non v'è traccia dei presunti requisiti che l'aspirante Responsabile/Delegato alla Sicurezza dovrebbe possedere, così come nulla si dice circa la (presunta) obbligatorietà di certificazione, attestazione od esibizione della relativa documentazione, al fine di esercitare legittimamente la propria carica. …. I presunti requisiti (di idoneità) del ResponsabileDelegato alla Sicurezza - pur non essendo enunciati dal DM 18.3.1996 - sono ricondotti espressamente, ed erroneamente, a tale Decreto dal Punto 11; in aggiunta, la concreta idoneità del ResponsabileDelegato alla Sicurezza non deve essere necessariamente testimoniata ai sensi e per gli effetti del D.M. 18.3.1996 - da specifiche certificazioni ed attestazioni, conseguite, eventualmente, all'esito di taluni programmi formativi. In tale contesto giuridico” – sempre secondo i ricorrenti – “è importante sottolineare che la Società ha nominato - quale Delegato alla Sicurezza - un soggetto, il signor Michele Di Iorio, in possesso di comprovata e decennale esperienza nel <>, unitamente al possesso di rilevanti requisiti e conoscenze professionali, … Sulla base di quanto appena indicato, il signor Di Iorio deve (e doveva) essere ritenuto soggetto idoneo a ricoprire il ruolo di Responsabile Delegato alla Sicurezza; ai sensi del D.M. 18.3.1996, unica normativa espressamente richiamata dal Punto 11). La società, dunque, si è concretamente preoccupata di nominare in qualità di ResponsabileDelegato alla Sicurezza un soggetto realmente idoneo a svolgere il predetto ruolo, come sopra menzionato (sotto forma di brevis curriculum vitae). … Da quanto precede, ne consegue l'illegittimità della sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare alla società, <> di aver commesso una mera irregolarità - per il tramite dell'operato dei Ricorrenti - traducibile nella (asserita) inosservanza dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 18.3.1996, il quale - come dimostrato - non richiede invece alcuna qualificazione (per il Delegato ed il Vice Delegato alla Sicurezza)”. Le argomentazioni innanzi riassunte, al pari delle altre illustrate nei successivi motivi di gravame in relazione all’assunta “inapplicabilità del Decreto Ministeriale 8.8.2007 al caso di specie”, all’affermata “errata interpretazione della normativa di riferimento”, nonché all’irrogazione delle sanzioni comminate agli inquisiti, impongono una generale considerazione circa la portata ed il fine delle disposizioni della cui violazione si tratta, allo scopo di delinearne i limiti di applicabilità, così agevolandosi anche il giudizio cui nel presente caso queste Sezioni Unite sono chiamate. Il Com. Uff. n. 117/A ha delineato un articolato sistema per l’accesso alle Licenze Nazionali per il Campionato in corso, prevedendo la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano la stessa licenza e stabilendo come misura strumentale che esse osservino una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti, in relazione ai criteri economico-finanziari e legali, ai criteri infrastrutturali nonché ai criteri sportivi e organizzativi. Distinte disposizioni sono state emanate con riferimento all’osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione degli adempimenti specifici e del relativo calendario. La comune scelta normativa, omogenea alla struttura delle modalità di adempimento di ciascuno dei criteri, è stata quella di considerare atomisticamente i singoli adempimenti, nell’evidente presupposto della loro essenzialità e di configurare come illecito disciplinare autonomamente perseguibile ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in relazione a ciascuna delle circostanze individuate nel comunicato. E’, infatti, costantemente ripetuto il caveat che ciascun inadempimento costituisce di per sé illecito disciplinare: è agevole l’esegesi di questo genere di precetto, e cioè che, da un canto, il legislatore federale ha descritto un modello puramente formale ed inderogabile di condotta esigibile, mentre, d’altro canto, ha reso del tutto irrilevante – in analogia a quanto l’ordinamento prevede per i reati contravvenzionali – il possibile elemento soggettivo (dolo o colpa) che potrebbe in astratto sorreggere l’elemento materiale dell’illecito. Da ciò consegue che il legislatore ha in modo chiaro escluso qualunque peso anche ad una possibile identità di disegno violativo delle disposizioni, fedele alla propria linea di attribuire specifico rilievo a ciascun adempimento. Né, peraltro, pare a queste Sezioni Unite che la tecnica normativa possa prestarsi a censure di irragionevolezza, tenuto conto che essa obbedisce ad un disegno implementativo di disposizioni legislative cogenti anche in ambito federale e mira a salvaguardare beni fondamentali quali salute, sicurezza, etc. alla cui salvaguardia il rigoroso catalogo di prescrizioni è indubbiamente orientato. E la severità delle sanzioni, nonché il metodo della loro applicazione (una distinta sanzione per ciascun inadempimento), del tutto razionalmente si concilia con i valori che attraverso questa via normativa vengono opportunamente ed adeguatamente protetti. Da questa politica legislativa, calibratamente inverata attraverso la equilibratissima pronuncia dei giudici di primo grado, queste Sezioni Unite non vedono ragione alcuna per discostarsi. E invero, con riferimento ai motivi di reclamo (la cui trattazione in forma aggregata è resa possibile dalle considerazioni precedenti), la Corte osserva che le indiscutibili (dal punto di vista fenomenico) violazioni contestate agli incolpati integrano di per sé illecito disciplinare, in virtù dell’apposita previsione legislativa, senza che sia necessario ancorarle alla violazione dell’art. 1 C.G.S.; d’altro canto, nessuna, anche indiretta, compromissione della libertà di iniziativa economica può mai ravvisarsi laddove all’ente economico venga prescritta l’osservanza di norme deputate alla tutela di interessi costituzionalmente protetti e di rango certamente non inferiore, quali la salute; si rivela parimenti irrilevante la mancanza di vantaggio conseguito dal soggetto responsabile della violazione; è inconfigurabile, per le ragioni prima esposte, sia il concorso formale tra gli illeciti disciplinari in parola sia l’ipotesi di una fattispecie corrispondente a quella della continuazione di diritto comune nei rapporti tra le singole violazioni. Peraltro, non è superfluo sottolineare che – nel compilare gli appositi moduli, acquisiti agli atti del giudizio – la società ricorrente, al punto “C) Formazione professionale”, ha barrato la casella “no” per rispondere alla voce “a) Ha terminato i cicli di formazione previsti dalla normativa vigente”. Ciò dimostra che la U.S. Foggia era ben conscia che la persona incaricata di svolgere le funzioni di “Delegato per la sicurezza” – al pari di quanto dichiarato per il “Vice Delegato” – era carente dei requisiti essenziali per esercitare tale compito, che, come testualmente dispone l’allegato C del Decreto Ministeriale 8.8.2007, deve essere conferito ad “un … componente del G.O.S., con le funzioni previste dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno del 18.3.1996, come successivamente modificato ed integrato, e dal presente decreto”. Correttamente, quindi, la Commissione Distrettuale ha giudicato che il D.M. dell’agosto 2007, dettato per la “Organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti sportivi”, ha integrato la disciplina precedente del marzo 1996 e va applicato nel caso in esame, allorquando sancisce che il “Delegato per la Sicurezza” deve avere una formazione sviluppata nei settori indicati al punto 2 dell’allegato B del citato D.M. 8.8.2007. Non ha fondamento, dunque, per le ragioni innanzi esposte, anche il richiamo degli appellanti ai principi di legalità e di tassatività, certamente rispettati dalla decisione impugnata. Infatti i due decreti ministeriali in discussione costituiscono un unico corpus, perché la modifica o – come nel caso di specie – l’integrazione di una normativa preesistente mediante l’approvazione di nuove disposizioni può certamente derivare da leggi posteriori che disciplinano ulteriori fattispecie e non comportano necessariamente l’abrogazione esplicita od implicita della legislazione anteriore, secondo i principi dettati dall’art. 15 delle “disposizioni sulla legge in generale”. Le argomentazioni innanzi svolte sono sufficienti anche per escludere l’invocato principio di “affidamento incolpevole”, giacché – oltre all’assorbente rilievo già in precedenza sottolineato in ordine alla descrizione, ad opera del legislatore federale, di “un modello puramente formale ed inderogabile di condotta esigibile” – alla luce dei canoni fissati dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “per integrare l'illecito è sufficiente la semplice colpa, per cui l'errore sulla liceità della relativa condotta , correntemente indicato come <>, può rilevare, in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, soltanto quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo a ingenerare in lui la convinzione della riferita liceità, senza che il medesimo autore sia stato negligente o imprudente ovvero che quest'ultimo abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero gli possa essere mosso. In altri termini l'errore deve essere incolpevole, ossia non suscettibile di essere impedito all'interessato con l'ordinaria diligenza” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, 12.7.2010 n, 16320, citata dalla Società ricorrente). Né possono essere condivise le argomentazione della U.S. Foggia, secondo la quale ad essa sarebbe stato imputabile non il mancato rispetto dei termini fissati dal punto 11 del Titolo III del Com. Uff. n. 117/A e, di conseguenza, l’omessa trasmissione dell'atto, ma, invece, solo l'invio - seppur in forma "irregolare" - di un atto, che – sempre ad avviso della società – “non determina necessariamente la violazione della norma e l'inefficacia dello stesso atto, laddove non espressamente previsto dalla norma di riferimento”. La tesi è smentita dal rilievo che la disposizione de qua è finalizzata alla dimostrazione, mediante il deposito di specifici documenti, del possesso, da parte del Delegato e del Vice Delegato per la sicurezza della società, “dei requisiti previsti dal D.M. 18 marzo 1996 e successive modifiche, in materia di sicurezza di impianti .sportivi”. Nel caso di specie, come già precisato, i documenti depositati dall’U.S. Foggia presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi davano atto che i designati non avevano completato “i cicli di formazione previsti dalla normativa vigente” e, pertanto, non erano ancora abilitati all’esercizio delle funzioni loro conferite. Tali atti, quindi – anche per la carenza “della necessaria documentazione attestante la nomina ed il possesso dei requisiti richiesti e previsti dalla normativa vigente”, evidenziata dalla Commissione Disciplinare - non potevano essere considerati semplicemente “irregolari”, né ritenuti idonei all’osservanza dell’obbligo sancito dal punto 11, che condizionava il rilascio della Licenza per i campionati 2010/2011. Peraltro, molto opportunamente, i giudici di primo grado hanno considerato riconducibile ad un’unica violazione l’inadempimento consistente nella sostanziale incompleta comunicazione della complessiva consistenza dello staff competente in materia di sicurezza societaria: nessuna censura, pertanto, può muoversi alla decisione impugnata anche con riguardo all’entità della sanzione, che è certamente proporzionata alla rilevanza dell’inadempimento, ad onta del quale la U.S. Foggia ha ottenuto la predetta Licenza. In conclusione, il reclamo va rigettato, con incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Foggia S.p.A. di Foggia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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