F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 1 Aprile 2011 9) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI € 20.000,00; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ A.S. GUBBIO S.R.L.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE NN.: – 3337/112PF10-11/SP/MG DEL 30.11.2010 PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 7); – 3384/281PF10-11/SP/MG – DEL 1.12.2010 – PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11); DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 1 Aprile 2011 9) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI € 20.000,00; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ A.S. GUBBIO S.R.L.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE NN.: - 3337/112PF10-11/SP/MG DEL 30.11.2010 PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 7); - 3384/281PF10-11/SP/MG - DEL 1.12.2010 – PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11); DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011) Con nota del 30.11.2010 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Fioriti Marco, all'epoca dei fatti contestati Presidente e legale rappresentante della società AS Gubbio 1910 S.r.l. e la predetta società, per rispondere: - il primo, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione al punto 7 del Titolo III - Criteri Sportivi ed Organizzativi di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per non aver adempiuto, nei termini stabiliti dal citato Com. Uff. (30.6.2010) al deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto n. 7 del Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi ed in particolare dell'atto di nomina del soggetto indicato quale Dirigente Responsabile della Gestione, menzionato nel modulo ma non prodotto in allegato; - la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al suo Legale rappresentante. Con successiva nota del 1.12.2010 i medesimi soggetti sono stati deferiti anche per rispondere: - il primo, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione al punto 11) del Titolo III - Criteri Sportivi ed Organizzativi di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per avere indicato, quali Delegato e Vice Delegato per la Sicurezza, soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente; - la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al suo legale rappresentante. Alla riunione del 13.1.2011, i due procedimenti, stante la connessione soggettiva, venivano riuniti. 2. La Commissione riteneva che nella specie fosse ravvisabile la violazione delle norme federali vigenti. Si specificava che la società deferita, per sua stessa ammissione, entro il termine del 30.6.2010 previsto dal Com. Uff. n. 117/A, Titolo III, punto 7), ha inviato la scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione della società, ma non la documentazione, pur menzionata, relativa alla nomina ed ai poteri al medesimo conferiti. Quanto alla violazione della prescrizione di cui al punto 11) del Titolo III del Com. Uff. n. 117/A/2010, la società, nelle schede informative del Delegato e Vice Delegato per la Sicurezza, dichiarava che gli stessi avrebbero terminato i cicli formativi entro il successivo mese di settembre. Per ammissione della stessa società, invero, per le funzioni di cui al richiamato punto 11) erano stati indicati due soggetti non in possesso, alla data del 30.6.2010, dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, a nulla rilevando, in merito, l'eccepito differimento dei corsi che avrebbero dovuti tenersi a settembre. Delle violazioni ascritte al Legale rappresentante risponde, a titolo di responsabilità diretta, anche la società (art. 4, comma 1, C.G.S.). La Commissione Disciplinare Nazionale quindi disponeva l'applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 3.000,00 ed inibizione di giorni 30 a carico di Fioriti Marco; - ammenda di € 20.000,00 e punti 1 di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, per la società AS Gubbio 1910 S.r.l.. 3. Proponeva reclamo la A.S. Gubbio 1910 con atto in data 31.1.2011. Sosteneva la reclamante - in ordine alla questione afferente al Dirigente Responsabile della gestione - che la ratio della disposizione asseritamente violata sia unicamente quella di imporre l'obbligo per la società sportive di comunicare, e quindi in definitiva di far conoscere, alle competenti istituzioni sportive la persona alla quale compete la gestione della società stessa; tanto è vero che nel Com. Uff. n. 117/A si chiede espressamente di indicare il nominativo di tale persona e di specificare le sue principali funzioni e/o poteri. La documentazione da allegare alla scheda informativa, pertanto, ha lo scopo di dimostrare che la persona indicata nella scheda stessa possiede effettivamente quei poteri e quelle funzioni: che la persona indicata, cioé, può legittimamente assumere la qualifica di responsabile della gestione della società. La mancata allegazione dei documenti richiesti - aggiungeva l'istante - nel caso in questione, non può costituire violazione del punto 7) del Titolo III del Com. Uff. n. 117/A, atteso che nell'apposita scheda informativa depositata dalla A.S. Gubbio 1910 S.r.l. alla Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi sono stati indicati tutti i riferimenti necessari per una corretta e facile individuazione della figura del responsabile della gestione della società, nonché per l'accertamento della sussistenza in capo a tale persona dei requisiti necessari per poter ricoprire tale carica. Ed infatti, trattandosi dello stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, la nomina e i relativi poteri potevano ricavarsi dalla lettura della visura camerale già in possesso della F.I.G.C. alla data del 30.6.2010, in quanto allegata alla domanda di iscrizione al campionato 2010/2011. In via subordinata osservava la reclamante che l'ammenda non inferiore ad € 20.000,00, contrariamente a quanto statuito dalla Commissione Disciplinare Nazionale, non costituisce affatto la sanzione correttamente applicabile alla violazione contestata. L'erroneità dell'ammenda applicata si ricava dal combinato disposto fra il punto 7) del Titolo III del Com. Uff. n. 117/A (la disposizione asseritamente violata) e l'ultima parte di tale Titolo III, relativa appunto alle sanzioni da applicare in caso di violazioni. Ed infatti: - il punto 7) prevede due precisi termini: il 30.6.2010 in via prioritaria e il 30.9.2010 in alternativa; - nella parte relativa alle sanzioni, il Com. Uff. n. 117/A stabilisce che l'inosservanza del termine del 30.6.2010, anche con riferimento all'adempimento previsto al punto 7), viene punita con l'ammenda non inferiore ad € 10.000,00 per le società di Prima e Seconda Divisione. Solo nel caso di concessione della licenza e di inosservanza degli ulteriori termini previsti al punto 7) (quindi quello del 30.9.2010) l'ammenda diventa non inferiore a € 20.000,00 per le società di Prima e Seconda Divisione. Alla luce di tale quadro normativo e sanzionatorio, sosteneva la reclamante che l'eventuale illecito di cui - in ipotesi - si fosse resa responsabile è quello inquadrabile nella prima fattispecie sanzionatoria, ossia il mancato rispetto del termine del 30.6.2010, e non quello della seconda fattispecie (il mancato rispetto dell'ulteriore termine del 30.9.2010), avendo la società ricorrente provveduto ad inviare la documentazione richiesta già in data 9.7.2010 con il relativo reclamo inoltrato alla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi (di tale circostanza ne da puntualmente atto anche la stessa Commissione Disciplinare Nazionale nella delibera oggi impugnata). Pertanto, avendo la A.S. Gubbio 1910 S.r.l. mancato di rispettare eventualmente solo il primo termine del 30.6.2010, l'ammenda alla stessa irrogabile doveva essere quella non inferiore a € 10.000,00 per le società di Prima e Seconda Divisione. Conseguentemente la A.S. Gubbio 1910 S.r.l., in relazione alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale relativamente al procedimento (deferimento n. 3337/112pf10-11/SP/mg del 30.11.2010), chiedeva: a) in via principale ed in totale riforma della decisione impugnata, che venisse revocata e/o annullata la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 irrogata alla A.S. Gubbio 1910 S.r.l., perché la stessa non si è resa responsabile di alcuna violazione; b) in via subordinata ed in parziale riforma della decisione impugnata, che venga ridotta l'ammenda applicata alla A.S. Gubbio 1910 S.r.l. da € 20.000,00 ad € 10.000,000, come espressamente previsto dall'ultima parte del Titolo III del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010. 3.1 - In merito alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale sul secondo procedimento (deferimento n. 3384/281pf10-11/SP/mg del 01.12.2010) precisava la reclamante che la contestazione mossa è quella della violazione del punto 11) del Titolo III - Criteri Sportivi ed Organizzativi, di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per aver indicato nella scheda del Delegato e del Vice-Delegato alla sicurezza dei soggetti non in possesso dei requisiti di formazione richiesti, e non avendo successivamente perfezionato e/o regolarizzato i suddetti adempimenti. Anche in questo caso si ribadiva che al di là della specifica inosservanza relativa al Delegato e Vice-Delegato sicurezza che è stata contestata alla A.S. Gubbio 1910 S.r.l., occorre rilevare come quest'ultima abbia comunque puntualmente assolto a tutti gli altri obblighi imposti dalla legge e dalla normativa federale in materia di sicurezza, garantendo la piena rispondenza del proprio impianto sportivo, nonché lo svolgimento delle manifestazioni nell'assoluto rispetto di tali disposizioni, senza dar luogo a rilievi e/o irregolarità di alcun genere. Concludeva quindi chiedendo: a) in via principale ed in totale riforma della decisione impugnata, che venisse revocata e/o annullata la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, irrogata alla A.S. Gubbio 1910 S.r.l., perché la stessa non si è resa responsabile di alcuna violazione; b) in via subordinata ed in parziale riforma della decisione impugnata, tenuto conto del comportamento tenuto dalla A.S. Gubbio 1910 S.r.l., commutare la sanzione inflitta della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva con la sanzione alternativa dell'ammenda, nella misura che verrà ritenuta di giustizia. 4 - Per una più esatta individuazione dei termini della vertenza occorre puntualizzare in via preliminare innanzitutto che si procede alla definizione di due procedimenti (205 e 216) che sono stati esaminati congiuntamente con la decisione della Commissione Disciplinare. Inoltre, si sottolinea che le norme applicabili nel caso di specie sono le disposizioni di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 Titolo III – Criteri Sportivi Organizzativi, secondo le quali le società devono entro il termine del 30.6.2010 osservare particolari adempimenti. Per l'esattezza ai sensi del punto 7) del Titolo III – Criteri Sportivi organizzativi le società devono “depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi la scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione della società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri. Qualora tale figura fosse stata già individuata al 30.6.2010, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare la predetta documentazione nel termine del 30.9.2010”. Il successivo punto 11) del Titolo III – Criteri Sportivi Organizzativi, secondo il quale le società devono “depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi la scheda informativa riguardante il Delegato e Vice Delegato per la sicurezza della società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e la possesso dei requisiti previsti dal D.M. 18.3.1996 e successive modifiche, in materia di sicurezza di impianti sportivi. Qualora tali figure non fossero state già individuate al 30.6.2010, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare la predetta documentazione non oltre i due gironi antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica.” 4.1 - Relativamente alla prima fattispecie concernente (v. procedimento 205) la carenza della documentazione a supporto dell'atto di nomina del soggetto indicato Dirigente Responsabile della Gestione, il reclamo può essere accolto. Ed invero, può convenirsi con la censura articolata dalla A.S. Gubbio secondo la quale la mancata allegazione dei documenti richiesti, nel caso in questione, non può costituire violazione e/o inadeguata applicazione del punto 7) del Titolo III del Com. Uff. n. 117/A, atteso che nell'apposita scheda informativa depositata dalla A.S. Gubbio 1910 S.r.l. alla Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi sono stati precisamente ed espressamente indicati - individuando le funzioni del rappresentante legale - tutti i riferimenti necessari per una corretta e facile individuazione della figura del responsabile della gestione della società, nonché per l'accertamento della sussistenza in capo a tale persona dei requisiti necessari per poter ricoprire tale carica. Ed infatti, trattandosi dello stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione la nomina e i relativi poteri potevano ricavarsi dalla semplice lettura della visura camerale già in possesso della F.I.G.C. alla data del 30.6.2010, in quanto allegata alla domanda di iscrizione al campionato 2010/2011. 4.2 - A diversa conclusione deve pervenirsi per il rilievo di cui al procedimento, relativo alla violazione del punto 11) del Titolo III, per aver indicato nella scheda del Delegato e del Vice Delegato alla sicurezza dei soggetti non in possesso dei requisiti di formazione richiesti. All'adempimento richiesto non risulta abbia adempiuto la società e quindi non possono che confermarsi le sanzioni irrogate. L'argomento della reclamante secondo il quale, attraverso una ricostruzione sistematica della normativa, valuta il comportamento della società come sostanzialmente ma non formalmente ottemperante alle imposizioni delle disposizioni, non convince. Sta di fatto invero, che il personaggio indicato come Delegato e Vice Delegato per la Sicurezza, non era supportato, al momento della presentazione della scheda, di idonea documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti richiesti. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia) annulla la sola sanzione dell’ammenda. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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