• Stagione sportiva: 2010/2011
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 1 Aprile 2011
3) RICORSO DELL’U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3395/285PF10-11/SP/MG DELL’1.12.2010 PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 1 Aprile 2011
3) RICORSO DELL’U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3395/285PF10-11/SP/MG DELL’1.12.2010 PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)
Con atto dell’1.12.2010, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Giorgio Veltroni, Presidente e legale rappresentante dell’Alessandria Calcio 1912 S.r.l., nonché la medesima società, per rispondere rispettivamente: - il signor Veltroni della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione ai criteri previsti dal titolo III, punto 11), del Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011 (di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010); - la società, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio rappresentante legale. A quest’ultimo veniva, in particolare, addebitato il deposito presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 6.8.2010 (“non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica”), delle schede informative del delegato alla sicurezza (modulo 11A) e del vice delegato alla sicurezza (modulo 11B) indicanti due soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente in materia. La Commissione Disciplinare Nazionale, con la pronunzia impugnata, dichiarava che il deferimento era fondato e che meritava di essere accolto, risultando documentalmente provato che la società aveva indicato, nelle rispettive schede informative dedicate al Delegato alla Sicurezza ed al suo Vice, due soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente. Ne conseguiva che i deferiti venivano giudicati responsabili dei comportamenti ascritti. Con riferimento alla quantificazione delle sanzioni, considerato che il mancato deposito di due distinti moduli correttamente compilati costituiva un unico inadempimento, veniva inflitto un solo punto di penalizzazione alla società per responsabilità diretta, da scontarsi in classifica generale nella corrente stagione sportiva, mentre al signor Veltroni veniva irrogata la sanzione dell’inibizione di giorni trenta. Avverso la predetta decisione, e limitatamente alla penalizzazione in classifica, ha proposto reclamo la società Alessandria Calcio, deducendo la non perseguibilità dei comportamenti per cui è causa.
Più precisamente, l’imperfetta comunicazione delle schede relative alle figure obbligatorie sopraindicate poteva configurarsi, al più, come una mera irregolarità formale, a fronte dell’avvenuta indicazione, nei moduli medesimi, di persone che, oltre ad essere iscritte ad appositi corsi di formazione per lo svolgimento delle funzioni in questione, erano già state dichiarate “gradite” dalla Questura e dalla Prefettura di Alessandria per l’espletamento delle mansioni di responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto della Società sportiva di riferimento. In via del tutto gradata e per mero tuziorismo difensivo, si chiedeva di contenere la sanzione inflitta nei limiti dell’ammenda pecuniaria, dato il carattere indiscutibilmente parziale e/o momentaneo della contestata violazione, a cui doveva aggiungersi l’atteggiamento incondizionatamente collaborativo e sincero tenuto dai rappresentanti del Sodalizio sportivo reclamante, rilevante anche ai sensi dell’art. 24 C.G.S.. All’udienza di discussione del 23.2.2011 dinanzi alle Sezioni Unite, sia la reclamante che la Procura Federale insistevano, rispettivamente, per l’accoglimento ed il rigetto del reclamo. Il reclamo non può, in effetti, essere accolto. Risulta, infatti, pacifico ed incontestato tra le parti che i due soggetti fondamentali delegati alla sicurezza non erano ancora in possesso, alla data di presentazione dei documenti, dei necessari requisiti di formazione. Né, al riguardo, può ritenersi sufficiente la circostanza che i medesimi stanno acquisendo i suddetti requisiti mediante la frequenza di apposito corso. Anche l’ulteriore circostanza del “gradimento” da parte delle strutture periferiche della Polizia di Stato, o della Prefettura, non può costituire elemento dirimente in favore delle istanze della società reclamante, che è incappata, dunque, inevitabilmente nella violazione del punto 11) del Titolo III del Sistema licenze nazionali 2010/2011, ove si fa espresso cenno ai requisiti di formazione di cui debbono essere in possesso le figure del Delegato e del Vice Delegato in questione. La mancata presentazione nei termini della documentazione completa ai sensi del punto citato costituisce inadempimento da punirsi necessariamente con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2010/2011, ai sensi dell’ultimo punto del medesimo Titolo III. La mancata espressione dell’assenso della Procura Federale rende, infine, comunque inapplicabili i benefici di cui all’art. 24 C.G.S.. In conclusione, il reclamo va rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. di Alessandria e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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