F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 1 Aprile 2011 2) RICORSO DEL TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 60 INFLITTA AL SIG. LUZZANA GIACOMO; DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 60 INFLITTA AL SIG. ZANGA ALBERTO; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3345/270PF/10-11/SP/GB DEL 30.11.2010 – PER LE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTI 11) 12) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 1 Aprile 2011 2) RICORSO DEL TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 60 INFLITTA AL SIG. LUZZANA GIACOMO; DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 60 INFLITTA AL SIG. ZANGA ALBERTO; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3345/270PF/10-11/SP/GB DEL 30.11.2010 - PER LE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTI 11) 12) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011) Con atto del 30 novembre 2010 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale Giacomo Luzzana ed Alberto Zanga, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della società Tritium Calcio 1908 s.r.l., nonché la Società stessa perché rispondessero, le persone fisiche, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al Titolo III° del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, e la società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione al comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti. A questi veniva, in particolare, addebitato di non aver depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi entro il termine del 13 agosto 2010 alcuna documentazione relativa alla scheda informativa riguardante il Delegato e Vice Delegato per la sicurezza della società (con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso corredata dai documenti relativi alla nomina ed al possesso dei requisiti previsti in materia) nonché di aver depositato entro il medesimo termine una documentazione incompleta relativa alla scheda informativa riguardante gli addetti alla sicurezza-steward e le modalità di reclutamento e formazione degli stessi. L’atto di deferimento traeva origine dalla nota del precedente 28 settembre con la quale la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi di questa Federazione aveva riscontrato le violazioni poi contestate. Gli incolpati, ricevuta la comunicazione dell’udienza di discussione davanti la Commissione Disciplinare Nazionale, depositavano una memoria difensiva nella quale confutavano le accuse sulla base della dichiarata volontà della Società di conformarsi alle disposizioni vigenti, documentalmente dimostrata attraverso la predisposizione di tutte le misure compatibili con il “protocollo sicurezza” ed attraverso l’indicazione nominativa delle persone preposte alla sicurezza in data 22 agosto 2010 al fine di consentire il regolare svolgimento della gara prevista per quel giorno: concludevano, pertanto, chiedendo il proscioglimento e, in subordine, l’applicazione del minimo della pena. Al termine dell’udienza di discussione del 17 gennaio 2011 la Commissione Disciplinare Nazionale rilevava che la Società deferita aveva depositato la documentazione mancante relativa alla prima delle contestazioni e le schede complete relative alla seconda contestazione solo in data 27 agosto 2010, e cioè successivamente al termine del 13 agosto stabilito dal Comunicato Ufficiale 71/A: i primi giudici rilevavano che in quest’ultima data era stata solo prodotta una documentazione incompleta relativa agli addetti alla sicurezza-steward. Sulla base di tali elementi veniva dichiarata la responsabilità degli incolpati, le cui giustificazioni venivano considerate inidonee ad escludere l’illecito disciplinare contestato. La Commissione rilevava, tuttavia, che il mancato deposito di due distinti moduli – 11A per il delegato alla sicurezza e 11B per gli addetti alla sicurezza-steward – non implica gli estremi di un duplice inadempimento, “atteso che l’espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto ad un unico e omogeneo contesto di riferimento”. Si concludeva, pertanto, con l’applicazione alla società di 2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione in corso ed a ciascuno dei rappresentanti legali dell’inibizione per 30 giorni. Contro tale pronuncia proponeva reclamo davanti a questa Corte la società Tritium Calcio 1908 s.r.l. chiedendo, in via principale, l’annullamento del provvedimento impugnato e, in via subordinata, la riduzione della pena inflitta e, ancor più subordinatamente, la conferma della decisione dei primi giudici. A sostegno dell’impugnazione l’appellante sottolineava la propria tradizionale correttezza in termini di rigoroso rispetto della normativa federale nonché la propria buona fede sotto il profilo della ragionevole convinzione che i termini fissati dalle disposizioni della cui violazione si tratta non fossero applicabili alle società, come l’appellante, neopromosse ai Campionati Professionistici. Ulteriormente, l’appellante prospettava di aver inteso come il termine per l’adeguamento alla normativa fosse quello della effettiva disputa della prima gara stagionale, termine in concreto rispettato. Ed infine, la società rilevava che la penalizzazione in classifica appariva sanzione eccentrica rispetto alle condotte incriminate, le quali non avevano “alcuna connessione con il regolare svolgimento del campionato calcistico”. All’udienza di discussione la Procura Federale chiedeva il rigetto del reclamo. Preliminare all’esame del complesso reclamo è una generale considerazione circa la portata ed il fine delle disposizioni della cui violazione si tratta, allo scopo di delinearne i limiti di applicabilità, così agevolandosi anche il giudizio cui nel presente caso queste Sezioni Unite sono chiamate. Il Com. Uff. 117/A ha delineato un articolato sistema per l’accesso alle Licenze Nazionali per il Campionato in corso, prevedendo la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano la stessa licenza e stabilendo come misura strumentale che esse osservino una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti, in relazione ai criteri economico-finanziari e legali, ai criteri infrastrutturali nonché ai criteri sportivi e organizzativi. Distinte disposizioni sono state emanate con riferimento all’osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione degli adempimenti specifici e del relativo calendario. La comune scelta normativa, omogenea alla struttura delle modalità adempitive di ciascuno dei criteri, è stata quella di considerare atomisticamente i singoli adempimenti, nell’evidente presupposto della loro essenzialità e di configurare come illecito disciplinare autonomamente perseguibile ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in relazione a ciascuna delle circostanze individuate nel comunicato. E’, infatti, costantemente ripetuto il caveat che ciascun inadempimento costituisce di per sé illecito disciplinare: è agevole l’esegesi di questo genere di precetto, e cioè che, da un canto, il legislatore ha descritto un modello puramente formale ed inderogabile di condotta esigibile, mentre, d’altro canto, ha reso del tutto irrilevante – in analogia a quanto l’ordinamento prevede per i reati contravvenzionali – il possibile elemento soggettivo (dolo o colpa) che potrebbe in astratto sorreggere l’elemento materiale dell’illecito. Da ciò consegue che il legislatore ha in modo chiaro escluso qualunque peso anche ad una possibile identità di disegno violativo delle disposizioni, fedele alla propria linea di attribuire specifico rilievo a ciascun adempimento: egualmente privo di interesse privo per l’ordinamento è il motivo induttivo all’inadempimento o l’effetto vantaggioso che esso possa aver prodotto in capo all’inadempiente. Né, peraltro, pare a queste Sezioni Unite che la tecnica normativa possa prestarsi a censure di irragionevolezza, tenuto conto che essa obbedisce ad un disegno implementativo di disposizioni legislative cogenti anche in ambito federale e mira a salvaguardare beni fondamentali quali salute, sicurezza etc. alla cui salvaguardia il rigoroso catalogo di prescrizioni è indubbiamente orientato. E la severità delle sanzioni, nonché il metodo della loro applicazione (una distinta sanzione per ciascun inadempimento), del tutto razionalmente si concilia con i valori che attraverso questa via normativa vengono opportunamente ed adeguatamente protetti. Da questa politica legislativa, calibratamente inverata attraverso la equilibratissima pronuncia dei giudici di primo grado, queste Sezioni Unite non vedono ragione alcuna per discostarsi. E invero, con riferimento ai motivi di reclamo (la cui trattazione in forma aggregata è resa possibile dalle considerazioni precedenti), la Corte osserva che le indiscutibili (dal punto di vista fenomenico) violazioni contestate integrano di per sé illecito disciplinare, in virtù dell’apposita previsione legislativa, senza che sia necessario ancorarle alla violazione dell’art.1 C.G.S.; d’altro canto, nessuna, anche indiretta, compromissione della libertà di iniziativa economica può mai ravvisarsi laddove all’ente economico venga prescritta l’osservanza di norme deputate alla tutela di interessi costituzionalmente protetti e di rango certamente non inferiore, quali la salute; si rivela parimenti irrilevante la mancanza di vantaggio conseguito dal soggetto responsabile della violazione; è inconfigurabile, per le ragioni prima esposte, sia il concorso formale tra gli illeciti disciplinari in parola sia l’ipotesi di una fattispecie corrispondente a quella della continuazione di diritto comune nei rapporti tra le singole violazioni. Del resto, molto opportunamente, i giudici di primo grado hanno considerato riconducibile ad un’unica violazione l’inadempimento consistente nella mancata comunicazione della complessiva consistenza dello staff competente in materia di sicurezza societaria: nessuna censura, pertanto, può muoversi alla decisione impugnata anche con riguardo all’entità della sanzione. In conclusione, il reclamo va rigettato, con incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Tritium Calcio 1908 S.r.l. di Trezzo sull’Adda (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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