F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 24 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 11 Aprile 2011 2) RICORSO DELLA POLISPORTIVA C.S. PISTICCI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DE CESARE CIRO SEGUITO GARA COMP. SPORT PISTICCI/BATTIPAGLIESE DEL 6.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 9.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 24 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 11 Aprile 2011
2) RICORSO DELLA POLISPORTIVA C.S. PISTICCI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DE CESARE CIRO SEGUITO GARA COMP. SPORT PISTICCI/BATTIPAGLIESE DEL 6.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 9.2.2011)
La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti; premesso che: - la Polisportiva Posticci proponeva ricorso avverso la decisione, pubblicata con Com. Uff. n. 114 del 9.2.2011, con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 gare effettive al calciatore De Cesare Ciro. Attraverso i motivi di doglianza, la società ha censurato la decisione del Giudice di prime cure per eccessività e sproporzione della sanzione allegando altre decisioni di questa Corte che, per fattispecie analoghe, se non addirittura più eclatanti, ha previsto sanzioni inferiori a quella subita dal proprio calciatore per il quale chiedeva la riduzione della squalifica da 4 a 3 gare. Tanto premesso, la Corte osserva: - le deduzioni difensive della reclamante non possono trovare accoglimento. Quanto all’episodio violento di cui si è reso autore il De Cesare nei confronti di un avversario, non ne è sostenibile né la natura fortuita, né l’assenza di conseguenze fisiche, risultando invece provato dal referto arbitrale che il De Cesare lo abbia colpito al torace con due forti gomitate. Comunque è bene ribadire che la natura violenta della condotta, nella sua configurazione essenziale, non è determinata dall’effetto provocato ma dal semplice compimento. Quanto invece al comportamento posto in essere nei confronti del Direttore di Gara, lo stesso non si è esaurito nella pronuncia di una sola espressione irriguardosa, come insinuato dalla reclamante, ma si è manifestato in reiterate frasi offensive. Oltretutto, la condotta del De Cesare supera i fatti oggetto degli scritti difensivi in quanto lo stesso si è reso responsabile di altri episodi quali le minacce rivolte all’avversario nell’episodio delle due gomitate e l’atteggiamento irrisorio tenuto nei confronti della tifoseria avversaria, consistito nell’effettuazione di applausi plateali nell’uscire dal terreno di gioco, con il rischio di creare situazioni di pericolo non controllabili. Quanto, infine, alla pretesa disparità con altre decisioni adottate da questa Corte, devesi ribadire che la Corte di Giustizia Federale deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendole in correlazione con altre. Pertanto, una volta accertati gli addebiti, la Corte deve valutare, rispetto ad essi, la congruità della sanzione inflitta. E sotto questo profilo la misura della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare certamente in linea con la gravità degli addebiti attribuiti al De Cesare. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva C.S. Pisticci Calcio di Pisticci (Matera) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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