F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 25 Febbraio 2011 1) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 ALLA RECLAMANTE; – DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. ROSELLI GIORGIO; – DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FABBRO FILIPPO; INFLITTE SEGUITO GARA LECCO/PRO PATRIA DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 119/DIV del 15.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 25 Febbraio 2011
1) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LE SANZIONI:
- DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 ALLA RECLAMANTE;
- DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. ROSELLI GIORGIO;
- DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FABBRO FILIPPO;
INFLITTE SEGUITO GARA LECCO/PRO PATRIA DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 119/DIV del 15.2.2011)
La C.G.F., separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco, in 3 distinti appelli:
1) respinge il ricorso avverso la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 inflitta alla reclamante;
2) respinge il ricorso proposto per il Sig. Roselli Giorgio;
3) respinge il ricorso proposto per il calciatore Fabbro Filippo.
Dispone l’addebito delle tasse reclamo per i ricorsi nn. 1), 2) e 3).
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