F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 4 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 5 Aprile 2011 3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TAVARES FERNANDES GELSON SEGUITO GARA CESENA/CHIEVO VERONA DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 145 del 1.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 4 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 5 Aprile 2011 3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TAVARES FERNANDES GELSON SEGUITO GARA CESENA/CHIEVO VERONA DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 145 del 1.3.2011) In occasione dell’incontro Cesena/Chievo Verona del Campionato di Calcio Serie A del 27.2.2011, veniva irrogata la squalifica per 2 gare effettive al calciatore del Chievo Tavares Fernandes Gelson. La sanzione è stata emessa dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 145 dell’1.3.2011 a seguito del rapporto dell’Assistente dell’Arbitro - Quarto Ufficiale -, il quale ha segnalato che: “al fischio finale mi si avvicinava il n. 6 Tavares Fernandes Gelson del Chievo e mi apostrofava “vi hanno comprato, cosa hai fischiato al 90’ ci giuochiamo la salvezza noi ricordatelo”. Veniva poi allontanato dai suoi compagni di squadra. Dopo qualche minuto il giocatore sopra citato veniva negli spogliatoio chiedendo scusa del suo comportamento”. Con ricorso del 3.3.2011 la società Chievo Verona richiede che il signor Tavares debba essere prosciolto dall’accusa della condotta scritta, per la mancanza dell’elemento soggettivo, in via subordinata Voglia l’Adito Giudicante ridurre la pena comminata sia in considerazione dello stato di tumulto emotivo in cui l’agente consumava la condotta, sia in considerazione della volontà espressa di riparare al danno attraverso l’ammissione di colpevolezza implicita nelle scuse rivolte all’assistente arbitro. Il ricorso è infondato. Il sopra descritto comportamento, puntualmente evidenziato dall’Assistente Quarto Ufficiale con rapporto di fine gara e dal Giudice Sportivo con la decisione impugnata, rientra nella fattispecie di cui all’art. 19, comma 4, C.G.S., né parte ricorrente ha dimostrato l’insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito, come descritto nel referto suindicato, dal quale peraltro si evince il riconoscimento della propria responsabilità laddove vengono riportate le scuse del calciatore per il fatto commesso, che, secondo quanto esposto anche nella discussione orale, sono state anche consigliate da rappresentanti della società Chievo Calcio. Peraltro, attesa la peculiarità del caso, non assimilabile ad altre ipotesi vagliate dalla Corte di Giustizia Federale, si rigetta il ricorso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’A.C. Chievo Verona S.r.l. di Verona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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