F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 11 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 5 Aprile 2011 1) RICORSO DELLA S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/TRAPANI DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV dell’ 1.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 11 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 5 Aprile 2011 1) RICORSO DELLA S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/TRAPANI DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV dell’ 1.3.2011) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 124/DIV dell’1.3.2011, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 750,00 alla società S.F. Aversa Normanna. Tale decisione veniva assunta perché durante l’incontro Aversa Normanna/Trapani disputatosi il 27.2.2011, persone non identificate, ma riconducibili alla società, si introducevano indebitamente negli spogliatoi della squadra durante l’intevallo. Avverso tale provvedimento la S.F. Aversa Normanna ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 2.3.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 7.3.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna di San Felice a Cancello (Caserta) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it