F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 19 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 11 Aprile 2011 1) RICORSO DELL’A.S.D. ME.CO POTENZA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE B – FINAL EIGHT – REGGIANA CALCIO A 5/MECO POTENZA CALCIO A 5 DEL 18.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 507 del 18.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 19 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 11 Aprile 2011 1) RICORSO DELL’A.S.D. ME.CO POTENZA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE B – FINAL EIGHT – REGGIANA CALCIO A 5/MECO POTENZA CALCIO A 5 DEL 18.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 507 del 18.3.2011) All'esito dell'incontro Me.co Potenza/BiTecnolgy Reggiana, disputata il 18.3.2011 per la Coppa Italia di Serie B Calcio a 5, l'A.S.D. Me.co Potenza ricorreva al competente Giudice Sportivo denunciando l'avvenuta utilizzazione, in detta gara, da parte dell'avversaria, del calciatore Antonietti Mirko Giuseppe il quale, avendo già subito, nel corso della medesima competizione, due ammonizioni, doveva ritenersi squalificato e quindi non impiegabile; chiedeva pertanto che la società di ciò responsabile venisse perseguita con la punizione sportiva prevista dall'art. 17, comma 5 lett.a) C.G.S. La richiesta non veniva accolta dall'organo adito sul rilievo che l'Antonietti, anche se doppiamente ammonito, non risultava nell'elenco dei calciatori squalificati di cui al Com. Uff. n. 503 pubblicato il giorno precedente la partita, di guisa che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 22 C.G.S., il predetto, al momento della gara contestata, doveva ancora considerarsi in posizione regolare (Com. Uff. n. 507 del 18.3.2011 ). Per avversare tale pronuncia l'A.S.D. Me.co Potenza si è rivolta a questa Corte insistendo nelle sue tesi e nella sua richiesta, L'appello, infondato, non può essere accolto. La decisione del Giudice Sportivo infatti è del tutto corretta ed ineccepibile e dev'essere integralmente condivisa; il principio di automatismo della sanzione al quale, sia pur in maniera non del tutto esplicita, sembra richiamarsi la reclamante, trova applicazione, nella legislazione federale vigente, solo ed unicamente nell'ipotesi, contemplata dall'art. 19, comma 10 C,G.S., di calciatore espulso dal campo. In tutti gli altri casi, ivi compreso quello in esame, non può che farsi riferimento, come esattamente valutato dal primo giudice, alla norma di carattere generale portata dall'art. 22, comma 2 C.G.S., secondo cui ''le sanzioni che comportano squalifiche per i tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale''. In termini diversi, alla declaratoria ufficiale vengono sostanzialmente riconosciuti veri e propri effetti costitutivi per cui la relativa mancanza, anche se dovuta ad erronea omissione, come verosimilmente è avvenuto nella fattispecie, rende inoperante, almeno al momento, la possibilità di esecuzione della sanzione. E ciò è quanto si è verificato nel caso in esame. La tassa va incamerata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Me. Co. Potenza Calcio a 5 di Potenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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