• Stagione sportiva: 2010/2011
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF 09 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 54/CGF del 13 Settembre 2010
1) RICORSO DEL CALCIATORE DAVIDE BASSI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA € 7.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 99 BIS N.O.I.F. ED ALLA CIRCOLARE N.7, PUNTO 4, DELLA L.N.D. IN DATA 4.09.2007 – NOTA N. 4602/069PF09-10/SP/BLP DEL 4.2.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN dell’11.3.2010)
2) RICORSO DELL’EMPOLI F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO, CALCIATORE BASSI DAVIDE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 99 BIS N.O.I.F. ED ALLA CIRCOLARE N.7, PUNTO 4, DELLA L.N.D. IN DATA 4.09.2007 – NOTA N. 4602/069PF09-10/SP/BLP DEL 4.2.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN dell’11.3.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF 09 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 54/CGF del 13 Settembre 2010
1) RICORSO DEL CALCIATORE DAVIDE BASSI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA € 7.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 99 BIS N.O.I.F. ED ALLA CIRCOLARE N.7, PUNTO 4, DELLA L.N.D. IN DATA 4.09.2007 - NOTA N. 4602/069PF09-10/SP/BLP DEL 4.2.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN dell’11.3.2010)
2) RICORSO DELL’EMPOLI F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO, CALCIATORE BASSI DAVIDE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 99 BIS N.O.I.F. ED ALLA CIRCOLARE N.7, PUNTO 4, DELLA L.N.D. IN DATA 4.09.2007 - NOTA N. 4602/069PF09-10/SP/BLP DEL 4.2.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN dell’11.3.2010)
Con rituali e distinti reclami il signor Bassi Davide e la sua attuale società di appartenenza Empoli F.C. S.p.A., hanno impugnato la decisione (Com. Uff. 65/CDN dell’11.3.2010, comunicata il 12 successivo) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, erano state rispettivamente comminate le seguenti sanzioni: € 7.000,00 di ammenda per violazione dell'art. 1 C.G.S., anche in relazione all'art. 99 bis N.O.I.F. ed alla circolare n. 7, punto 4, della L.N.D. del 4.9.2007, e € 5.000,00 di ammenda per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S.. Con i motivi scritti il Bassi ha contestato la sussistenza dell'addebito, eccependo di non avere sottoscritto l'autocertificazione, asseritamente inviatagli dalla “Arsenal Spezia 1913”, atteso che non rispondeva al vero che egli avesse giocato in questa società nella Stagione Sportiva 1997/1998 e che se ciò avesse dichiarato avrebbe commesso un falso ideologico, con tutte le conseguenze di legge a suo carico. A supporto della sua tesi ha prodotto alcune dichiarazioni rilasciate da tesserati della “Arsenal Spezia 1913” e copie di articoli di stampa sportiva dai quali si evinceva che, nell'annata sportiva 1997/1998, aveva, invece, giocato per la società “Spezia Calcio 1906”. Chiedeva, pertanto, il suo proscioglimento e, in subordine, la riduzione della sanzione. La società Empoli F.C. S.p.A. eccepiva l'errata interpretazione dell'art. 4, comma 2, C.G..S. e la conseguente erronea attribuzione di responsabilità oggettiva non sussistendo i relativi presupposti normativi; si doleva, comunque, della eccessiva onerosità dell'ammenda comminatale. Concludeva, pertanto, in conformità. Alla seduta del 9 Aprile 2010, fissata davanti alla competente C.G..F. – 1a Sezione Giudicante – compariva il loro difensore il quale illustrava i motivi scritti. Preliminarmente, attesa la connessione oggettiva, questa Corte disponeva la riunione dei distinti reclami. Ciò premesso, si osserva che i reclami sono fondati e devono, pertanto, essere accolti. Dalla documentazione prodotta dal Bassi è, infatti, emerso che nella Stagione Sportiva 1997/1998 era tesserato dalla società Spezia Calcio 1906 proveniente dalla società “Arsenal Spezia 1913” con la quale era stato tesserato nelle precedenti stagioni sportive 1995/1996 e 1996/1997. Da ciò consegue che la dichiarazione acquisita agli atti della indagine e sottoscritta dal signor Carlo Masini in data 30.1.2009, Presidente della società “Arsenal Spezia 1913”, che rivendicava l'assegnazione del premio di preparazione in quanto il Bassi aveva, poi, esordito in Serie “A” con la società Empoli, conteneva una attestazione non veritiera. Legittimo, pertanto, era stato il diniego opposto dal Bassi dal quale, come prima osservato, si pretendeva che dichiarasse che nella stagione sportiva 1997/1998, era stato tesserato con la “Arsenal Spezia 1913”. Per l'effetto, alcuna responsabilità disciplinare poteva e può essergli attribuita e tanto meno alla sua attuale società di appartenenza Empoli F.C. S.p.A. a titolo di responsabilità oggettiva. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi come sopra proposti dal calciatore Davide Bassi e dall’Empoli F.C. S.p.A. di Empoli (Firenze) li accoglie annullando le delibere impugnate. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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1) RICORSO DEL CALCIATORE DAVIDE BASSI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA € 7.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 99 BIS N.O.I.F. ED ALLA CIRCOLARE N.7, PUNTO 4, DELLA L.N.D. IN DATA 4.09.2007 – NOTA N. 4602/069PF09-10/SP/BLP DEL 4.2.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN dell’11.3.2010)
2) RICORSO DELL’EMPOLI F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO, CALCIATORE BASSI DAVIDE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 99 BIS N.O.I.F. ED ALLA CIRCOLARE N.7, PUNTO 4, DELLA L.N.D. IN DATA 4.09.2007 – NOTA N. 4602/069PF09-10/SP/BLP DEL 4.2.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN dell’11.3.2010)"