F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF 09 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 54/CGF del 13 Settembre 2010 6) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE AL CALC. ANDREA CARACCIOLO SEGUITO GARA BRESCIA/MANTOVA DEL 2.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 252 del 6.4.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF 09 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 54/CGF del 13 Settembre 2010 6) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE AL CALC. ANDREA CARACCIOLO SEGUITO GARA BRESCIA/MANTOVA DEL 2.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 252 del 6.4.2010) Con delibera del 6 aprile 2010, Com. Uff. n. 252 in pari data, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Caracciolo Andrea, in relazione alla gara Brescia/Mantova del 2 aprile 2010, la squalifica per tre giornate, ammonizione ed ammenda di € 5.000,00 “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Sesta sanzione); per avere, al 20° del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione, rivolto all’Arbitro un insulto e quindi, all’atto della consequenziale espulsione, proferito espressioni minacciose nei confronti del Direttore di gara ”. Avverso tale decisione presentava reclamo la società Brescia Calcio S.p.A., la quale sosteneva l’eccessività della sanzione inflitta in ragione del fatto che l’espressione ingiuriosa usata dal calciatore all’atto dell’ammonizione non era in realtà indirizzata al direttore di gara, ma a sé stesso quale rimprovero per la ingenuità in cui era incorso, mentre la successiva frase, che il Caracciolo peraltro nega di aver pronunciato, non poteva essere considerata una minaccia in quanto inidonea a provocare timore o preoccupazione nel destinatario in maniera da turbarne o anche solo limitarne la serenità, anche in considerazione delle circostanze oggettive e del contesto in cui sarebbe stata pronunziata. Concludeva, quindi, per una riduzione delle sanzioni inflitte, richiedendo anche di essere sentiti. All’odierna riunione della Corte erano infatti presenti sia la società, a mezzo del suo difensore, sia il Caracciolo, che si sono, sostanzialmente, riportati alle argomentazioni indicate nei motivi di appello. Le doglianze della società reclamante non possono trovare accoglimento. Quanto al fatto che il calciatore abbia effettivamente pronunciato le espressioni attribuitegli, basta fare presente che il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, riporta alla lettera le frasi con le quali il Caracciolo aveva apostrofato il direttore di gara, mentre la versione secondo la quale il calciatore avrebbe indirizzato a sé stesso l’espressione ingiuriosa recepita dall’arbitro come a lui diretta, risulta essere argomentazione meramente difensiva non corroborata da elementi di riscontro e, di conseguenza, priva di pregio. Quanto, poi, al fatto che le ulteriori espressioni rivolte dal Caracciolo al direttore di gara siano o meno delle vere e proprie minacce, è appena il caso di ricordare che la sanzione risulta inflitta per aver il calciatore proferito“espressioni minacciose”, e non per avere posto in essere, sia pure in forma verbale, attività minacciose, giacché oggetto di questo procedimento è semplicemente il comportamento del tesserato sul piano disciplinare, esulando da esso, perché tipico del, diverso, piano penalistico, ogni valutazione sia sulla idoneità alla coartazione della libera volontà altrui, sia su quello che costituisce l’elemento soggettivo dell’agente, così che deve ritenersi irrilevante qualunque valutazione relativa alla idoneità della frase pronunziata risultando sufficiente, come è nel caso in esame, che essa sia stata effettivamente proferita, e che non sia dovuta ad una atmosfera amichevole o scherzosa ma che trovi la sua scaturigine in un contrasto tra i protagonisti. In tale ottica non vi è spazio per una riduzione delle sanzioni irrogate dal Giudice di primo grado, rispettivamente una e due giornate di squalifica, oltre all’ammenda di € 5.000,00, che corrispondono, praticamente, al minimo edittale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dal Brescia Calcio S.p.A. di Brescia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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