F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 30 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 246/CGF del 11 Aprile 2011 1. RICORSO A.S.D. ALBESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VERNEY ANDREA, SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ALBESE CALCIO/CUNEO 1905 DEL 5.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso Il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 73 del 9.3.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 30 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 246/CGF del 11 Aprile 2011
1. RICORSO A.S.D. ALBESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VERNEY ANDREA, SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ALBESE CALCIO/CUNEO 1905 DEL 5.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso Il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 73 del 9.3.2011)
Con atto, spedito in data 11.3.2011, la società A.S.D. Albese Calcio preannunciava ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 73 del 9.3.2011 del predetto Comitato Interregionale) con la quale era stata irrogata al calciatore della Società ricorrente, Verney Andrea, la squalifica per 5 gare effettive. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 14.3.2011, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società A.S.D. Albese Calcio faceva pervenire, in data 19.3.2011, atto di reclamo. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato. Nei motivi di ricorso, la società ricorrente si limita a contestare la ricostruzione dei fatti, riportata nel referto dell'arbitro, sostenendo che il proprio tesserato, Verney Andrea, non avrebbe rivolto all’avversario l’espressione offensiva dal contenuto razzista, “Negro di merda”, bensì l’espressione offensiva c.d. comune, “Faccia di merda”. Al proposito, questa Corte non può che ribadire che la disciplina federale attribuisce al referto dell’arbitro la natura di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, nel caso che occupa, riguardo al comportamento (insulto dal contenuto razzista) tenuto dal calciatore, Verney Andrea, nei confronti di un calciatore avversario. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Albese Calcio di Alba (CN) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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