F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF 14 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 55/CGF del 13 Settembre 2010 1) RICORSO DEL SIG. LO SCHIAVO ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DELL’U.S. AVELLINO, ATTUALMENTE TESSERATO IN FAVORE DELLA SALERNITANA CALCIO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 3 C.G.S. – NOTA N. 4997/968PF08-09SP/BLP DEL 19.2.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell’8.4.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF 14 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 55/CGF del 13 Settembre 2010
1) RICORSO DEL SIG. LO SCHIAVO ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DELL’U.S. AVELLINO, ATTUALMENTE TESSERATO IN FAVORE DELLA SALERNITANA CALCIO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 3 C.G.S. – NOTA N. 4997/968PF08-09SP/BLP DEL 19.2.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell’8.4.2010)
Con ricorso ritualmente proposto, il signor Antonio Lo Schiavo, all'epoca dei fatti Segretario della U.S. Avellino S.p.A. ed attualmente tesserato in favore della società Salernitana Calcio, ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 76/CDN – 2009/2010) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale gli ha comminato, su deferimento del 19.2.2010 del Procuratore Federale, la sanzione della inibizione per mesi sei per la violazione dell'art. 1, comma 3, C.G.S. per essersi
ripetutamente sottratto all'obbligo di presentarsi al Collaboratore della Procura, nel corso di indagini. Con i motivi scritti ha eccepito la nullità del deferimento in quanto tardivo. Rilevava, infatti, che l'indagine era stata promossa con nota del 7.4.2009 della Procura Federale a carico della U.S. Avellino e si era conclusa il 30.7.2010. All'uopo, ha osservato che la tardività eccepita era da ritenersi conseguente alla violazione dell'art. 32, comma 11, C.G.S., atteso che non era stata richiesta, da parte della Procura Federale, né concessa alcuna proroga dalla C.G.F. Sezione Consultiva, Eccezione, comunque, sulla quale, pure illustrata, non ha insistito. Ha rilevato, peraltro, l'omessa notifica degli atti di convocazione della Procura Federale precisando che al tempo l'U.S. Avellino era una società retrocessa ed alla quale, in seguito, era stato revocato il titolo a partecipare al Campionato di competenza, Ha, quindi, concluso chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità del deferimento e per l'effetto il proscioglimento dall'addebito contestatogli. In subordine, ha chiesto applicarsi il minimo della sanzione. Alla seduta del 7 Maggio 2010, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante, è comparso il ricorrente il quale, illustrati i motivi scritti, ha concluso in conformità. E', altresì, comparso un Rappresentante della Procura Federale che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto opportuno acquisire documentazione probante circa il perfezionamento della raccomandata A.R. di convocazione del 29.6.2009 N° 1302024715-7 inviata dalla Procura Federale al signor Antonio Lo Schiavo, sospende il giudizio e manda alla Procura Federale per gli opportuni e urgenti accertamenti. Alla successiva seduta fissata al 14.5.2010 il rappresentante della Procura Federale ha prodotto una ricerca effettuata sul sito delle Poste Italiane “dovequando” dal quale si potrebbe desumere che il plico raccomandata A.R. N° 1302024715-7 era stato consegnato in data 02 Luglio 2009. Per contro il difensore del reclamante ha prodotto contraria documentazione, ottenuta da una ricerca effettuata sul sito “cercatraccia”, dalla quale è emerso, oltre ogni ragionevole dubbio, che il plico raccomandata A.R. su citato, contenente la convocazione dell'odierno reclamante per una sua audizione fissata per le h. 16,15 del 2.7.2009 presso gli Uffici della Procura Federale in Roma, era rimasto inesitato e rinviato al mittente, evidentemente per compiuta giacenza, in data 3.8.2009. Stante questa esaustiva risultanza probatoria, osserva questa C.G.F. che, anche nell'ipotesi che l'avviso di convocazione, inviato al domicilio del signor Lo Schiavo Antonio sito in Avellino, Via G.B. Vico, fosse stato regolarmente consegnato nella giornata del 2.7.2009, giammai il medesimo, stante il tempo assai ristretto, avrebbe potuto presenziare. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Lo Schiavo Antonio e per l’effetto annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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