F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF 14 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 55/CGF del 13 Settembre 2010 2) RICORSO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GASPERINI GIAN PIERO SEGUITO GARA BARI/GENOA DEL 2.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 281 del 4.5.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF 14 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 55/CGF del 13 Settembre 2010 2) RICORSO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GASPERINI GIAN PIERO SEGUITO GARA BARI/GENOA DEL 2.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 281 del 4.5.2010) Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 281 del 4 maggio 2010, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto all’allenatore del Genoa, Gian Piero Gasperini, la squalifica per due giornate effettive di gara per “avere, al 14° del secondo tempo, rivolto espressioni ingiuriose agli Ufficiali di gara, reiterando tale comportamento, al termine della gara, negli spogliatoi, nei confronti di un Assistente; infrazione rilevata anche dal Quarto Ufficiale; recidivo”. La richiamata decisione è stata adottata sulla scorta del rapporto ufficiale redatto dal Quarto Ufficiale il quale riferiva che “al 14° del 2° tempo ho richiamato l’attenzione dell’arbitro per far allontanare l’allenatore del Genoa sig. Gasperini Gian Piero poiché protestava platealmente pronunciando le seguenti parole “ma che…… fate, ci state prendendo per il ……”. Una volta che stava per abbandonare il recinto di gioco mi diceva “sei un fenomeno””. Nel referto dell’Assistente sig. Paolo Costa si legge quindi che “al termine della gara mentre stavo entrando dentro lo spogliatoio l’allenatore della soc. Genoa mi urlava contro con tono molto agitato e gesticolando “oh ma che l’hai chiamato per farmi cacciare! L’hai chiamato per farmi cacciare”. I fatti di cui è questione sono relativi alla partita del 2 maggio 2010 svoltasi tra il Bari ed il Genoa, valida per il Campionato di Serie A, disputatasi presso lo stadio “San Nicola” di Bari. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il Genoa chiedendo la riduzione della squalifica irrogata da due ad una giornata di gara effettiva, anche con commutazione della seconda giornata di squalifica in ammenda. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di dover respingere la richiesta avanzata con il reclamo in esame, e pertanto di confermare la squalifica irrogata all’allenatore del Genoa per due giornate effettive di gara. Per come è dato leggere nello stesso reclamo in esame non vi sono dubbi in ordine alla ricostruzione fattuale operata dagli Ufficiali di gara. Piuttosto, la reclamante fonda la propria richiesta sul rilievo per cui le affermazioni del Gasperini non avrebbero i tratti né dell’ingiuria né dell’espressione irriguardosa. Giova ricordare che ai sensi dell’art. 19, quarto comma, lett. a) C.G.S. la sanzione minima prevista in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara è stabilita in due giornate. Come rileva la difesa della reclamante, questa Corte ha più volte rilevato la necessità di dover distinguere, ai fini della graduazione delle sanzioni, tra espressioni ingiuriose ed espressioni irriguardose. Tuttavia, siffatta operazione ermeneutica non risulta nel caso di specie utile e dunque invocabile, dovendo la Corte rilevare che, a prescindere appunto dalla più corretta qualificazione delle espressioni adoperate dal Gasperini, rileva in modo decisivo la circostanza per cui le espressioni adoperate dall’allenatore del Genoa, sicuramente quantomeno irriguardose nella più favorevole delle ipotesi, sostanziano una condotta antisportiva reiterata (nel corso del secondo tempo ed a fine gara), come puntualmente rilevato dal Giudice sportivo. A conferma ulteriore della legittimità della sanzione irrogata, vi né poi il giusto rilievo attribuito dal Giudice sportivo alla circostanza della esistenza di un precedente specifico che rende dunque recidivo il comportamento del sanzionato. Il richiamo è alla squalifica allo stesso inflitta con comunicato del 26 ottobre 2009, relativamente alla partita Cagliari/Genoa, “per aver rivolto un’espressione insultante agli Ufficiali di gara”. E che si tratta di precedente implicante recidiva è fuor di dubbio, atteso che il tratto comune dei più episodi è certamente quello dell’uso di espressioni nei confronti di Ufficiali di gara sostanzianti una condotta antisportiva. Sulla scorta, quindi, delle svolte considerazioni, il reclamo in esame va respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Genoa Cricket and Football Club di Genova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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