F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF 14 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 55/CGF del 13 Settembre 2010 3) RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 SEGUITO GARA TORINO/GALLIPOLI DEL 1.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 282 del 4.5.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF 14 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 55/CGF del 13 Settembre 2010
3) RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 SEGUITO GARA TORINO/GALLIPOLI DEL 1.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 282 del 4.5.2010)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 282 del 4.5.2010, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 alla reclamante. Tale decisione veniva assunta perchè, durante l’incontro Torino/Gallipoli disputato l’1.5.2010, il Torino aveva omesso di impedire l’ingresso e la permanenza nel recinto di giuoco, nel corso dell’intera gara, di persona non autorizzata, che rivolgeva al portiere e ad un tecnico della squadra avversaria espressioni ingiuriose e minacciose. Avverso tale provvedimento il Torino F.C. S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 4.5.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 13.5.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal F.C. Torino S.p.A. di Torino, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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