F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF 14 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 55/CGF del 13 Settembre 2010 5) RICORSO DELL’UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ERNESTO TORREGROSSA SEGUITO GARA MANTOVA/UDINESE DELL’1.5.2010 CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO G. FACCHETTI (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 279 del 3.5.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF 14 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 55/CGF del 13 Settembre 2010
5) RICORSO DELL’UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ERNESTO TORREGROSSA SEGUITO GARA MANTOVA/UDINESE DELL’1.5.2010 CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO G. FACCHETTI (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 279 del 3.5.2010)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 279 del 3.5.2010, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Ernesto Torregrossa. Tale decisione veniva assunta perchè, nell’incontro Mantova/Udinese disputato l’1.5.2010, il Torregrossa, al termine della gara, scagliava con violenza una borraccia di plastica sul volto di un calciatore avversario. Avverso tale provvedimento l’Udinese Calcio S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 5.5.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 14.5.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’Udinese Calcio S.p.A. di Udine, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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