F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF 11 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 56/CGF del 13 Settembre 2010 2) RICORSO DEL MODENA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA MODENA/BRESCIA DEL 15.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 292 del 18.5.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF 11 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 56/CGF del 13 Settembre 2010 2) RICORSO DEL MODENA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA MODENA/BRESCIA DEL 15.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 292 del 18.5.2010) Il Modena propone reclamo, impugnando la decisione del Giudice Sportivo in base alla quale è stata inflitta la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 per aver omesso di impedire, al termine della gara Modena/Brescia del 15.5.2010, l’ingresso negli spogliatoi di persone non autorizzate, che rivolgevano agli ufficiali di gara espressioni ingiuriose; infrazione rilevata da un assistente”. La società, con l’odierno reclamo ha chiesto l’annullamento della sanzione ovvero la riduzione della stessa. Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – che il ricorso sia infondato nel merito e pertanto debba essere respinto per i seguenti motivi in diritto. La società imposta il proprio gravame sul fatto che uno dei due soggetti introdottisi all’interno del recinto di gioco farebbe parte dell’ANPAS, associazione che presta servizio di assistenza sanitaria, declinando perciò una diretta responsabilità sulla presenza negli spogliatoi. Tale soggetto non è di norma inserito nella lista in possesso dell’arbitro. La società ha anche prodotto una sorta di diffida all’ANPAS, con la quale si chiede fin d’ora la rivalsa di quanto la società stessa sarà costretta a pagare a titolo di ammenda per colpa di tale Donato Marinelli, individuato quale responsabile per aver esclamato contro l’arbitro “Sei un bastardo….ho fatto l’arbitro anch’io…sei un bastardo!!”. L’altro soggetto, non meglio identificato, avrebbe invece esclamato “Questa è una partita accomodata. Disonesti!”. Tale secondo soggetto non si è riusciti a identificarlo. Pur tuttavia, al di là della riconoscibilità o meno dei personaggi, a nulla valgono le giustificazioni della società, posto che su di essa grava il compito e la responsabilità di assicurarsi che soggetti non autorizzati non vi siano proprio, né sul campo, né intorno al campo, né, tanto meno, negli spogliatoi. Lo prescrive l’art, 4 comma 3 e l’art. 14 C.G.S. ed è compito preciso delle società farlo osservare a tutti. La sanzione applicata, oltre tutto, è leggermente superiore al minimo di quanto previsto dell’art. 14 comma 2 C.G.S. e va, pertanto, confermata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Modena F.C. di Modena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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