F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF 11 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 56/CGF del 13 Settembre 2010 3) RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. SPINELLI ALDO, PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L.; DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 1, COMMA 1 E 4,COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 7412/1012PF09-10/SP/BLP/MA DEL5.5.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 90/CDN del 7.6.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF 11 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 56/CGF del 13 Settembre 2010 3) RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. SPINELLI ALDO, PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L.; DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 1, COMMA 1 E 4,COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 7412/1012PF09-10/SP/BLP/MA DEL5.5.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 90/CDN del 7.6.2010) Con reclamo ritualmente proposto il signor Aldo Spinelli, in proprio e nell'interesse dell'A.S. Livorno Calcio S.p.A., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 90/CDN del 7.6.2010) con la quale, in conseguenza del deferimento 5.5.2010 del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale gli ha irrogato, per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., la sanzione disciplinare della inibizione per (1) un mese ed alla A.S. Livorno S.p.A., a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., l'ammenda di € 10.000,00. L'addebito disciplinare contestatogli era “per avere tentato di contattare, sulla ritenuta utenza privata, l'arbitro CAN A-B Mauro Bergonzi, nella giornata successiva alla gara Livorno/Bologna dallo stesso arbitrata, al fine di manifestargli il suo disappunto per la direzione di gara ritenuta insufficiente”. Con i motivi scritti il reclamante ha eccepito la carenza assoluta di motivazione e l'infondatezza dell'addebito disciplinare. Alla seduta dell’11.6.2010, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante, è comparso il difensore del reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo per l'annullamento delle sanzioni impugnate. Osserva preliminarmente questa C.G.F. che il reclamo, limitatamente alle eccezioni proposte, è privo di fondamento e non può essere accolto, fatta salva la rideterminazione delle sanzioni irrogate che possono essere quantificate in misura minore. Nel caso di specie è d'uopo rilevare che la condotta antidisciplinare posta in essere dal Presidente Spinelli non può essere qualificata come tentativo che, nel caso di specie è vero che non è contemplato dall'ordinamento sportivo. Premesso, però, che la materialità del comportamento non è contestata ed, anzi, risulta confermata sia dal Presidente Spinelli sia dalle espletate indagini, giova rilevare che, superata la fase di cogitazione e di ideazione, lo stesso comportamento si è concretizzato con la telefonata, mediante intrusione nella vita privata, all'arbitro Bergonzi per la finalità riconosciuta dallo stesso Spinelli. Ciò costituisce, di per sé, violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. che merita di essere sanzionata come correttamente fatto dal Giudice di prime cure. Infatti, una volta che l'evento si considera avvenuto per il solo fatto che l'agente abbia compiuto un atto tendente a quell'esito, ciò che deve essere preso in considerazione è unicamente il compimento di una azione che sia astrattamente idonea alla verificazione dell'evento. Infine, pur non avendolo richiesto il reclamante, ritiene questa C.G.F. che le sanzioni disciplinari irrogate, tenutosi conto della modalità con la quale la relativa condotta è stata realizzata, possono essere quantificate nella minor misura di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno riduce la sanzione inflitta al Sig. Spinelli Aldo a giorni 10 di inibizione ed a € 5.000,00 l’ammenda inflitta alla società A.S. Livorno Calcio S.r.l.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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