F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 27 Luglio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 64/CGF del 29 Settembre 2010 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. GILBERTO FRATINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2010 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 35 COMMA 1 E 38 COMMA 2 E 3 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 57 del 18.12.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 27 Luglio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 64/CGF del 29 Settembre 2010 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. GILBERTO FRATINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2010 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 35 COMMA 1 E 38 COMMA 2 E 3 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 57 del 18.12.2009) L’allenatore Fratini Gilberto ha impugnato per revocazione davanti a questa Corte la decisione con cui la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, su deferimento del Procuratore Federale, ha comminato a suo carico, con la procedura prevista dall’art. 23 C.G.S., la sanzione della squalifica fino al 29.2.2010, avendolo ritenuto responsabile della violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. correlato agli art. 35, comma 1 e 38, commi 2 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico “per aver organizzato un incontro con due calciatori tesserati in favore dell’A.S.D. Profiamma al fine di proporre loro un tesseramento con la Pol. Virtus Foligno (Com. Uff. n. 57 del 18.12.2010). Sostiene di aver appreso, solo a procedimento concluso, che la cennata pronuncia di colpevolezza era in contrasto sia con una precedente valutazione della Procura Federale che, nel deferire in data 19.1.2010 due tesserati - Renzi Giordano e Bocci Enrico – avrebbe escluso l’esistenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti a carico di esso Fratini, sia con la decisione di proscioglimento assunta dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria (Com. Uff. n. 122 del 30.4.2010) nei confronti del dirigente della Pol. Virtus Foligno, Ranucci Federico, incolpato del medesimo fatto. Il ricorso non è ammissibile per avvenuta violazione del principio del contraddittorio sancito dall’art. 33, comma 5 C.G.S. avendo il Fratini omesso di inviare contestualmente il ricorso in esame alla Procura Federale controparte nella presente procedura da essa attivata. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso, per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal signor Gilberto Fratini. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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