F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 27 Luglio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 64/CGF del 29 Settembre 2010 2) RICORSO DELL’A.S. NAPOLI CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – PER L’IRREGOLARE IMPIEGO DI ALCUNI CALCIATORI DA PARTE DELLA RECLAMANTE IN OCCASIONE DELLA DISPUTA DI QUATTRO GARE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A – (NOTA N. 7049/1294PF09-10/SP/AM/MA DEL 21.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 18.6.2010) 3) RICORSO DEL CALCIATORE DAVIDE GUARDASCIONE (TESSERATO PER LA SOC. AS NAPOLI C/5) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 7049/1294PF09-10/SP/AM/MA DEL 21.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 18.6.2010) 4) RICORSO DEL CALCIATORE VONA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 6 C.G.S. – NOTA N. 7049/1294PF09-10/SP/AM/MA DEL 21.4.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 18.6.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 27 Luglio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 64/CGF del 29 Settembre 2010 2) RICORSO DELL’A.S. NAPOLI CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – PER L’IRREGOLARE IMPIEGO DI ALCUNI CALCIATORI DA PARTE DELLA RECLAMANTE IN OCCASIONE DELLA DISPUTA DI QUATTRO GARE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A - (NOTA N. 7049/1294PF09-10/SP/AM/MA DEL 21.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 18.6.2010) 3) RICORSO DEL CALCIATORE DAVIDE GUARDASCIONE (TESSERATO PER LA SOC. AS NAPOLI C/5) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 7049/1294PF09-10/SP/AM/MA DEL 21.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 18.6.2010) 4) RICORSO DEL CALCIATORE VONA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 6 C.G.S. – NOTA N. 7049/1294PF09-10/SP/AM/MA DEL 21.4.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 18.6.2010) Con tre distinti preannunci di ricorso, l’A.S. Napoli Calcio a 5 ed i calciatori Davide Guardascione e Antonio Vona hanno impugnato le sanzioni – rispettivamente: penalizzazione di punti 4 in classifica e ammenda di € 1.000,00, squalifica per 3 giornate e squalifica per 6 giornate effettive di gara – loro inflitte dalla Commissione Disciplinare Nazionale con delibera di cui al Com. Uff. n. 95/CDN del 18.6.2010. Con tali dichiarazioni le parti facevano altresì richiesta di copia degli atti, ma i due calciatori nemmeno specificavano l’indirizzo al quale inviare la sollecitata documentazione. Ai preavvisi di ricorso non seguiva alcuna motivazione dei preannunciati gravami, con la conseguenza che alla Corte, previa riunione delle contestazioni promosse nei confronti della medesima decisione, non resta che dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi per violazione degli artt. 37 e 38 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi come sopra proposti dall’A.S. Napoli Calcio a 5 di Castellammare di Stabia (Napoli), dal calciatore Davide Guardascione e dal calciatore Antonio Vona li dichiara inammissibili. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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