F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 27 Luglio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 64/CGF del 29 Settembre 2010 2) RICORSO DELL’A.S. NAPOLI CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – PER L’IRREGOLARE IMPIEGO DI ALCUNI CALCIATORI DA PARTE DELLA RECLAMANTE IN OCCASIONE DELLA DISPUTA DI QUATTRO GARE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A – (NOTA N. 7049/1294PF09-10/SP/AM/MA DEL 21.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 18.6.2010) 3) RICORSO DEL CALCIATORE DAVIDE GUARDASCIONE (TESSERATO PER LA SOC. AS NAPOLI C/5) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 7049/1294PF09-10/SP/AM/MA DEL 21.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 18.6.2010) 4) RICORSO DEL CALCIATORE VONA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 6 C.G.S. – NOTA N. 7049/1294PF09-10/SP/AM/MA DEL 21.4.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 18.6.2010)
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