F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 27 Luglio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 64/CGF del 29 Settembre 2010 5) RICORSO DEL BISCEGLIE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. VENTURA FRANCESCO SEGUITO GARA ACQUAESAPONE MARINA CSA/BISCEGLIE CALCIO A CINQUE DEL 16.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 738 del 18.5.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 27 Luglio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 64/CGF del 29 Settembre 2010 5) RICORSO DEL BISCEGLIE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. VENTURA FRANCESCO SEGUITO GARA ACQUAESAPONE MARINA CSA/BISCEGLIE CALCIO A CINQUE DEL 16.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 738 del 18.5.2010) Con reclamo del 21 maggio 2010 la S.S. Bisceglie Calcio A5 impugnava il provvedimento con cui il precedente 18 maggio il Giudice Sportivo della Divisione Calcio A 5 aveva squalificato per 3 gare Francesco Ventura, allenatore della medesima società, per aver rivolto, alla fine della gara disputata il 16 dello stesso mese contro il Marina Città Sant’Angelo, all’arbitro frasi gravemente ingiuriose che reiterava allorquando il direttore di gara faceva rientro negli spogliatoi. Nell’impugnazione si sosteneva che le frasi sarebbero state pronunciate dall’allenatore in seconda Mauro Valente, il quale confermava tale asserzione sottoscrivendo il medesimo reclamo. Ciò premesso, la Corte ritiene che il reclamo non possa essere accolto con conseguente conferma del provvedimento impugnato ed incameramento della tassa. Ed invero, è noto che ha valore di fonte di prova privilegiata il referto arbitrale: nel caso di specie, esso, in forma analitica e diffusa, dà atto che a pronunciare le frasi ingiuriose incriminate fu proprio l’allenatore Francesco Ventura. Nessuna forma di dubbio o incertezza è presente nel referto stesso circa l’identificazione dell’autore della condotta proibita. A fronte di queste inequivoche risultanze si pone una generica assunzione di responsabilità da parte di altro tesserato, che non si cura minimamente di ricostruire gli avvenimenti né di prospettare le ragioni dell’ipotizzato scambio di persona. Né può trascurarsi che la dichiarazione appare astrattamente interessata a sottrarre alla sanzione l’allenatore titolare, proponendo l’applicazione della sanzione stessa all’allenatore in seconda, con evidente vantaggio per la società dal punto di vista della più qualificata conduzione tecnica: questa circostanza priva di per sé di credibilità la dichiarazione alternativa. In altri termini nessun elemento serio, concreto, affidabile è stato dedotto che possa anche minimamente scalfire la fede privilegiata di cui gode il referto arbitrale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Risceglie Calcio a Cinque di Risceglie (Barletta-Andria) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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