F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CGF del 30 Agosto 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 65/CGF del 29 Settembre 2010 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIO CATANIA SPA AVVERSO L’ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO DAL CALC. GIANVITO PLASMATI SEGUITO DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 19/D del 13.5.2010 – Delibera Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 1/CGF dell’1.7.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CGF del 30 Agosto 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 65/CGF del 29 Settembre 2010 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIO CATANIA SPA AVVERSO L’ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO DAL CALC. GIANVITO PLASMATI SEGUITO DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 19/D del 13.5.2010 - Delibera Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 1/CGF dell’1.7.2010) Il Calcio Catania S.p.A. ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 comma 1 lett. e) C.G.S. asserendo che codesta Corte, nella delibera dell’1.7.2010 di cui al Com. Uff. n. 6/CGF del 15.7.2010 avrebbe pronunciato declaratoria di inammissibilità sulla base di “lapalissiano errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa”. Asserisce infatti che si considererebbe inconfutabilmente provata l’apocrifia del contratto sottoscritto il 31.8.2007 intercorso con il calciatore Gianvito Plasmati, mentre gli atti sarebbero stati trasmessi alla Procura Federale proprio per gli accertamenti in ordine all’asserita apocrifia. La censura non coglie nel segno, travisa palesemente il contenuto della pronuncia impugnata e detto travisamento rende inammissibile l’impugnazione medesima. Devesi doverosamente rilevare in linea di mero fatto che si fa riferimento al contratto “con firma apocrifa” solo per distinguerlo da altro contratto la cui firma non è contestata da nessuna delle parti. Non può però sostenersi che la declaratoria di inammissibilità di cui alla delibera impugnata sia stata affermata trovando il suo presupposto logico ed il conseguente fondamento, sull’elemento di fatto delle firme apocrife, atteso che la pronuncia è fondata su altri e ben diversi elementi, analiticamente indicati in motivazione. Ha infatti incontrovertibilmente affermato codesta Corte che l’inammissibilità trova fondamento: a) sulla circostanza che non si ha prova dell’effettivo ricevimento della lettera 20.10.2008 da parte del calciatore e vi possono essere dubbi che detta lettera sia mai stata scritta e/o spedita; b) sulla circostanza che l’art. 95 comma 13 N.O.I.F. non prevede alcuna comunicazione al calciatore; c) sulla circostanza che la decadenza può essere ravvisata solo nei casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge e non può essere applicata per analogia. Ciascuno dei dedotti elementi è in via autonoma idoneo a suffragare la pronuncia di inammissibilità e nessuno assume a fondamento l’ipotetico errore (inesistente, oltretutto, per quanto sopra chiarito) dedotto dalla parte reclamante. Quest’ultima quindi non ha dedotto alcun errore idoneo a sostanziare il vizio revocatorio e la circostanza rende inammissibile la proposta impugnazione. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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