F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 16 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 01 Febbraio 2011 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALC. CONDOLUCI VICENZO, AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2012 SEGUITO GARA “TORNEO AMATORI” CALCIO MEDMA/CENTRO TIM ROSARNO DEL 24.5.2010 (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 159 dell’8.6.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 16 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 01 Febbraio 2011
1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALC. CONDOLUCI VICENZO, AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2012 SEGUITO GARA “TORNEO AMATORI” CALCIO MEDMA/CENTRO TIM ROSARNO DEL 24.5.2010 (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 159 dell’8.6.2010)
2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CENTRO TIM ROSARNO, AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2012 SEGUITO GARA “TORNEO AMATORI” CALCIO MEDMA/CENTRO TIM ROSARNO DEL 24.5.2010 (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 159 dell’8.6.2010)
Con atto del 19.6.2010, le società, A.C. Medma e Centro Tim Rosarno, in proprio e nell’interesse dei propri tesserati, rispettivamente signor Condoluci Vincenzo (A.C. Medma) e Pesce Giuseppe (Centro Tim Rosarno), proponevano ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 159 dell’8.6.2010 del predetto Comitato Regionale) con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità dei reclami, proposti dalla predette società avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria che aveva inflitto ad entrambe le società:
1) la sanzione sportiva della perdita della gara (A.C. Medma/Centro Tim Rosarno del 24.5.2010) con il punteggio 0-3;
2) l’esclusione dal Torneo Amatori 2009/2010; 3) la squalifica dei capitani delle due squadre, signor Condoluci Vincenzo (A.C. Medma) e Pesce Giuseppe (Centro Tim Rosarno), fino al 30.6.2012.
I ricorsi in epigrafe si appalesano manifestamente inammissibili, non venendo in rilievo nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 39 C.G.S. ed, in particolare, quella di cui alla lett. e) della prefata norma, espressamente invocata dai ricorrenti. L’art. 39 C.G.S., come noto, prevede che le decisioni, adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale…….”e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”. Trattasi di disposizione che costituisce, nell’ambito dell’ordinamento federale, l’omologo di quella contenuta nell’art. 395, n. 4 c.p.c.; con riferimento a quest’ultima norma, la giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, ha affermato che “l’errore di fatto che legittima il ricorso per revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c., è costituito da una falsa percezione della realtà processuale, da parte dell’organo giudicante, ovverosia da una svista materiale, immediatamente e obbiettivamente rilevabile, che lo abbia indotto a supporre l’inesistenza di un fatto la cui verità risulta positivamente accertata dagli atti di causa”; ed ancora che “l’errore di fatto, quale vizio revocatorio previsto dal n.4 dell’art. 395 c.p.c, è configurabile anche con riferimento ad atti e documenti processuali, ma esclusivamente nella fase di percezione del contenuto materiale e logico, non invece sotto il profilo della valutazione, operata dal giudice, ai fini della decisione. In tal caso ricorre l’ipotesi dell’errore di diritto” (cfr., solo per citare le più recenti: Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 27.8.2010, n. 5999; Cass. Sez. lav., sentenza 8.2.2008, n. 3089). Orbene, nel caso che ci occupa, entrambe le doglianze, formulate dai soggetti ricorrenti (la seconda, peraltro, di per sé inammissibile, in quanto proposta solo con la memoria integrativa e, pertanto, in violazione della previsione di cui all’art. 37, comma 3, C.G.S. che, come noto, vieta la proposizione di domande nuove) – l’avere, la Corte Disciplinare Territoriale calabrese, ritenuto erroneamente applicabile l’abbreviazione dei termini procedurali, disposta dal Presidente Federale con il Com. Uff. n. 76/A del 19.1.2010, al reclamo, proposto dalle società A.C. Medma e Centro Tim Rosarno, nella parte relativa alla squalifica dei rispettivi capitani ovvero l’avere, la Corte Disciplinare Territoriale calabrese, ritenuto erroneamente applicabile la predetta abbreviazione dei termini ad una decisione avente ad oggetto un incontro di calcio di un campionato amatoriale – si riferiscono a valutazioni, operate dalla Commissione Disciplinare Territoriale ai fini della decisione, e configurano, pertanto, ipotesi di errori di diritto. Per questi motivi, la Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibili i ricorsi per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposti dal calciatore Vincenzo Condoluti e dal Centro Tim Rosarno di Rosarno (Reggio Calabria). Dispone incamerarsi le tasse reclamo.
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