F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 16 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 01 Febbraio 2011 6) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.S.D. SUSEGANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2014 INFLITTA AL CALC. CENEDESE LORENZO (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 20/CS del 30.6.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 16 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 01 Febbraio 2011 6) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.S.D. SUSEGANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2014 INFLITTA AL CALC. CENEDESE LORENZO (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 20/CS del 30.6.2010) La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti, visto il reclamo; premesso che: - la U.S.D. Suseganese ha impugnato per revocazione e revisione ex art.39 C.G.S., davanti a questa Corte, la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale di Treviso (Com. Uff. n. 55 del 30.6.2010) che rigettava il ricorso presentato dalla stessa società avverso la precedente decisione del Giudice Sportivo che aveva sanzionato il proprio calciatore, Cenedese Lorenzo, con la squalifica sino al 31.5.2014 per i fatti accaduti al termine della gara A.S.D. Lovis Spregiano/U.S.D. Suseganese del 30.5.2010. Tanto premesso, la Corte osserva: il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi posti a fondamento dello stesso sono carenti del requisito della novità e sopravvenienza, sostanziandosi in una diversa interpretazione di fatti già correttamente valutati e sanzionati dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’U.S.D. Suseganese di Susegana (Treviso). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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