F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59/CGF del 23 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 82/CGF del 28 Ottobre 2010 3) RICORSO DEL CALCIATORE IMMOBILE CIRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA SIENA/CITTADELLA DEL 13.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 20 del 14.9.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59/CGF del 23 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 82/CGF del 28 Ottobre 2010
3) RICORSO DEL CALCIATORE IMMOBILE CIRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA SIENA/CITTADELLA DEL 13.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 20 del 14.9.2010)
Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 20 del 14.9.2010, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto al calciatore dell’A.C. Siena S.p.A. Ciro Immobile, odierno reclamante, la squalifica per due giornate effettive di gara per “avere, al 34° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa”. Il direttore di gara, nel rapporto relativo all’incontro disputato tra il Siena ed il Cittadella l’11.9.2010 ha annotato che “al 24° del 2° tempo Immobile Ciro mi diceva “sei indecente con il braccio alto”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il calciatore Ciro Immobile chiedendo la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara, anche con commutazione della seconda giornata di squalifica in sanzione pecuniaria. Alla riunione odierna è comparso il difensore del reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore del reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di respingere le richieste avanzate con il reclamo in esame. A giudizio di questa Corte, infatti, il comportamento tenuto dal calciatore è stato sanzionato in maniera che risulta congrua ed adeguata ai fatti. Fatti, intesi come espressione adoperata dall’atleta sanzionato, che invero non sono contestati in sé dal reclamante, il quale piuttosto invoca il concorso di una serie di circostanze attenuanti che dovrebbero appunto condurre, nella prospettazione di parte reclamante, ad una riduzione della sanzione. Va innanzitutto rilevato che ai sensi della lett. a) del n. 4 dell’art. 19 C.G.S. la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara costituisce il minimo edittale “in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. E che l’espressione adoperata nel caso di specie dal calciatore nei confronti del direttore di gara sostanzi una condotta quantomeno “irriguardosa” appare alla Corte un dato incontestabile. Da questo punto di vista, peraltro, la qualificazione operata dal Giudice Sportivo dell’espressione di che trattasi come espressione ingiuriosa non sposta la questione, essendo le due giornate di squalifica – come già ricordato – la pena edittale minima nel caso di ricorso a condotte (nella specie, ad espressioni) ingiuriose o irriguardose. Né rilevano, al fine della richiesta attenuazione della sanzione, le circostanze in tal senso addotte dal reclamante. Il fatto che il sig. Immobile fosse al suo esordio in Serie B con il Siena avrebbe invero dovuto implicare una condotta di gara ancor più attenta e misurata da parte del calciatore. Così come la circostanza della mancata trasformazione, da parte del calciatore reclamante, del penalty assegnato alla propria squadra non può essere assunta a circostanza rilevante sul piano disciplinare quale attenuante della condotta posta in essere. Sulla scorta, quindi, delle svolte considerazioni, il reclamo in esame va respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Immobile Ciro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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