F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 24 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2010 2) RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/NOCERINA DEL 22.8.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 12/DIV del 24.8.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 24 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2010
2) RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/NOCERINA DEL 22.8.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 12/DIV del 24.8.2010)
Con preannuncio di reclamo del 27.8.2010 la società A.C. Pisa 1909 impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. Questi in sintesi i fatti: durante il secondo tempo della gara sopra indicata i tifosi del Pisa esponevano per due volte (per circa 2 minuti la prima volta e per circa 10 minuti la seconda volta) uno striscione contente una frase oltraggiosa nei confronti del Ministro dell’Interno. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 3.9.2010, un’ampia memoria difensiva con la quale si sosteneva l’erronea valutazione dei fatti e l’abnormità del provvedimento. Preliminarmente veniva fatto notare come l’atteggiamento dei sostenitori del Pisa fosse una conseguenza della generale contestazione di tutte le tifoserie italiane contro il provvedimento che ha inserito, a partire dalla stagione in corso, la c.d. “tessera del tifoso”; l’episodio in questione si inseriva in questo contesto di malessere diffuso in tutto il territorio nazionale rimanendo però in un’ottica di dissociazione non violenta. Si segnalava, inoltre, che lo striscione era stato esposto dalla sola curva dei tifosi mentre la restante parte del pubblico si era dissociata da tale manifestazione fischiando e contestando lo striscione; di questa, come di altre esimenti o attenuanti, non aveva tenuto conto il Giudice di prime cure. Pertanto, ritenendo sussistenti tre delle cinque circostanze previste dall’art. 13, comma 1, C.G.S., si chiedeva, in via principale, l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, volendone riconoscere valide soltanto due, una significativa riduzione sino al minimo edittale, anche in virtù di numerosi precedenti giurisprudenziali che avevano sanzionato comportamenti simili a quelli dei tifosi del Pisa con ammende di importo nettamente inferiore. All’odierna camera di consiglio non compariva il rappresentante della società A.C. Pisa 1909. La Corte preso atto che per la società A.C. Pisa 1909 si tratta della prima volta in cui viene sanzionata per atteggiamenti offensivi riconducibili al provvedimento che istituisce la cosiddetta "tessera del tifoso"; ritenuto di dover confermare il proprio orientamento giurisprudenziale, uniformando tendenzialmente le misure delle sanzioni irrogate per tali comportamenti, accoglie parzialmente il ricorso. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pisa 1909 S.r.l. di Pisa, riduce la sanzione inflitta ad € 5.000,00 di ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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