F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 24 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2010 3) RICORSO DELL’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRATO/L’AQUILA DEL 29.8.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 15/DIV del 31.8.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 24 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2010 3) RICORSO DELL’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRATO/L’AQUILA DEL 29.8.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 15/DIV del 31.8.2010) L’Aquila Calcio 1927 S.r.l. ha introdotto ricorso avverso la sanzione di € 5.000,00 del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 15 del 31.8.2010 in relazione alla gara Prato/L’Aquila del 29.8.2010, con la quale era stato punito il comportamento di propri sostenitori in campo avverso per aver intonato “cori offensivi nei confronti del Ministro dell’Interno”. A motivo del reclamo la Società deduce l’eccessività della condanna, in relazione alle proprie possibilità di ricavi collegate alla militanza nel campionato di Lega Pro Seconda Divisione e ad alcuni precedenti richiamati in sede di discussione (società Livorno). Ritiene la Corte di poter accogliere la così motivata doglianza in quanto la decisione gravata rivela inadeguato trattamento sanzionatorio rispetto ad altre ammende inflitte nel campionato frequentato dalla ricorrente ed in altre competizioni di maggior livello. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’Aquila Calcio 1927 S.r.l. dell’Aquila, riduce la sanzione inflitta ad € 1.500,00 di ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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