F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 24 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2010 4) RICORSO DEL PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA E L’AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTA AL SIG. PALUMBO GIUSEPPE SEGUITO GARA PAGANESE/BASSANO VIRTUS DEL 5.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 21/DIV del 7.9.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 24 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2010
4) RICORSO DEL PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA E L’AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTA AL SIG. PALUMBO GIUSEPPE SEGUITO GARA PAGANESE/BASSANO VIRTUS DEL 5.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 21/DIV del 7.9.2010)
La società Paganese Calcio 1926 ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 21/DIV del 7.9.2010, con il quale l’allenatore, signor Giuseppe Palumbo, è stato squalificato per quattro giornate e all’ammenda di € 1.000,00. La motivazione del provvedimento riassume gli atti di gara come segue: “per proteste verso l’arbitro durante la gara; allontanato, rivolgeva al medesimo una frase offensiva; dopo qualche minuto rientrava nel recinto di gioco e nascosto in un’ambulanza continuava a impartire disposizioni tecniche ai propri calciatori, costringendo l’arbitro a sospendere la gara per farlo allontanare; al termine dell’incontro avvicinava l’arbitro che rientrava negli spogliatoi e gli rivolgeva una frase irriguardosa”. Nel proprio ricorso, la società ricostruisce gli avvenimenti proponendo una propria interpretazione degli atti di gara diversa da quella che appare nel provvedimento del Giudice Sportivo. Sostiene in primo luogo che le proteste che hanno indotto l’arbitro al provvedimento di espulsione non risulterebbero “particolarmente gravi”, giacché si tratterebbe di proteste che avvengono regolarmente durante le partite. In secondo luogo rilegge la frase pronunciata dal tecnico espulso, considerata ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, come un’imprecazione non offensiva, causata da disappunto per l’andamento della gara. In terzo luogo sostiene che l’episodio del rientro dell’espulso sul campo di gioco nascosto sull’ambulanza sia stato “più grottesco che grave”, dal momento che sarebbe durato solo pochi minuti e che da quella posizione l’allenatore non avrebbe potuto impartire efficaci disposizioni ai propri calciatore. Sostiene infine che le frasi riportate nel referto arbitrale non avrebbero il carattere dell’ingiuria o dell’offesa, e che il signor Palumbo è incorso raramente in provvedimenti disciplinari in passato. Chiede perciò una congrua riduzione dei provvedimenti adottati nei confronti del Palumbo. Questa Corte rileva che le frasi pronunciate dal Palumbo, come riportate nel referto di gara, appaiono indubbiamente offensive, né può sostenersi che costituiscano espressione di disappunto non rivolte in particolare al giudice di gara. Rileva inoltre che il fatto che l’allenatore espulso abbia poi cercato di rientrare sul terreno di gioco con il sotterfugio di nascondersi nell’ambulanza costituisce in sé un atto gravemente irriguardoso ne confronti dei direttori di gara, giacché integra un disprezzo del provvedimento di espulsione, che dovrebbe all’inverso essere sportivamente accettato. Ai fini della determinazione della sanzione da adottare, infatti, non rileva tanto l’efficacia delle indicazioni tattiche impartite dall’interno dell’ambulanza, né la breve durata dell’episodio, né tanto meno il suo carattere grottesco: rileva invece il tentativo di eludere l’espulsione ricevuta, che costituisce in sé comportamento antisportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 S.r.l. di Pagani (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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